Nullo il contratto di somministrazione in assenza di causale
Con Ordinanza n. 28285 del 4 novembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che ai fini della legittimità del contratto di somministrazione di manodopera è necessario che nello stesso vengano indicati anche gli elementi di fatto in base ai quali sia possibile la verifica circa la reale sussistenza della causale.
IL FATTO – Un lavoratore ricorreva giudizialmente per sentir dichiarare l’illegittimità del contratto di somministrazione stante la genericità della causale ivi prevista (“punte di più intensa attività che non è possibile evadere con risorse normalmente impiegate”), con la conseguente dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice. Il Tribunale accoglieva il ricorso, mentre la in secondo grado la Corte dava ragione al datore di lavoro. Il dipendente, pertanto, adiva la Suprema Corte di Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte di Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha premesso che l’intensa attività non fronteggiabile con il normale organico costituisce una ragione di ordine produttivo che giustifica il ricorso alla somministrazione di manodopera. Tuttavia, ad avviso dei Giudici di legittimità, la motivazione della causale posta alla base del contratto non può essere tautologica o generica, dovendo essere accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano l’individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del rapporto di causalità con l’assunzione. Ciò in quanto l’omessa indicazione di tali ulteriori aspetti rappresenta un indice inequivocabile di frode alla legge che porta alla nullità del contratto.
Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, stante l’omessa indicazione, nel contratto di somministrazione, degli elementi fattuali necessari per il controllo dell’effettiva sussistenza della relativa causale.
Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 28285 del 2019