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Non ogni modifica “quantitativa” delle mansioni costituisce dequalificazione professionale

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Non ogni modifica “quantitativa” delle mansioni costituisce dequalificazione professionale

Con Ordinanza n. 22488 del 9 settembre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che non sempre le modifiche quantitative delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traducono in una dequalificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansioni tale da comportare un abbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore.

IL FATTO –  La Corte di appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore a reintegrarlo nelle mansioni di caposquadra e a risarcirgli il danno derivatogli dal demansionamento denunciato e dal mobbing subito. Il lavoratore, lamentando la circostanza per la quale da referente della squadra era divenuto un semplice operaio, presentava ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – Dopo essersi soffermata sull’istituto del demansionamento e sull’onere del datore di lavoro consistente nella prova che la riduzione delle mansioni si fondi sul legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o sull’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al datore di lavoro, la Corte ha ritenuto del tutto corretto il ragionamento operato dai precedenti Giudici.

Ciò in quanto nel caso di specie:

  • non era ravvisabile una differenza ‘qualitativa’ ma solo ‘quantitativa’ delle mansioni in precedenza svolte dal lavoratore perché l’attività di coordinamento era marginale e del tutto eventuale, essendo riferita ad una struttura estremamente semplice a cui apparteneva un solo operaio, che non era comunque gerarchicamente sottordinato al ricorrente;
  • non era ravvisabile alcun intento persecutorio nella condotta posta in essere dal datore nei confronti del dipendente demansionato.

 

Testo completo della decisione:  Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 22488 del 2019

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