Non è dovuta all’imprenditore la rivalutazione monetaria per aver versato contributi in eccesso
Con Ordinanza n. 7091 del 12 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la rivalutazione monetaria non costituisce un accessorio naturale del credito vantato dall’imprenditore nei confronti dell’Ente previdenziale per aver versato contributi eccedenti rispetto a quelli dovuti.
IL FATTO- Un imprenditore ricorreva giudizialmente innanzi al Tribunale competente al fine di ottenere, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria sulla somma che gli era stata restituita dall’Istituto previdenziale a fronte di un indebito versamento contributivo. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’imprenditore, mentre la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha affermato che in tema di crediti contributivi la rivalutazione monetaria non costituisce un accessorio naturale del credito, in quanto l’obbligo restitutorio da indebito è assoggettato alle regole civilistiche e non vi si applica la speciale disciplina lavoristica che comporta il cumulo fra interessi legali e rivalutazione.
Ad avviso del Collegio, infatti, nell’ipotesi di indebito contributivo trova applicazione il secondo comma dell’art. 1224 c.c., per cui il maggior danno da svalutazione monetaria subito dal creditore dev’essere compensato da un ulteriore risarcimento quantificato nella misura della differenza annua tra saggio degli interessi legali e tasso di svalutazione monetaria. Ne discende che in caso di indebito versamento di contributi ad un Ente di previdenza obbligatoria la rivalutazione monetaria debba essere riconosciuta solo ove sia superiore al tasso degli interessi legali, restando diversamente attribuibili solo questi ultimi.
Sulla scorta di tanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imprenditore.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 7091 del 2020