Morte sul lavoro: l’assenza del POS non fa necessariamente scattare la sanzione
Con la Sentenza n. 43656 del 28 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione penale ha affermato che la condanna dell’imprenditore per violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non fa scattare automaticamente la sanzione (ai sensi del d.lgs. n. 231/2001) per la società, che si configura solo nel caso in cui l’azienda vanti un interesse o un vantaggio derivante dalla mancata predisposizione delle misure di sicurezza.
IL FATTO- In primo e secondo grado di giudizio il legale rappresentante di un’impresa operante nel settore dell’edilizia veniva condannato alla sanzione amministrativa di cui agli artt. 5, primo comma, e 25-septies del d.lgs. 231/2001 a causa dell’inadeguatezza del piano operativo di sicurezza (POS), a seguito della morte di un operaio schiacciato da un pesante mezzo all’interno di un cantiere. Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione
LA DECISIONE DELLA CORTE- Discostandosi da quanto deciso dai precedenti Giudici, la Suprema Corte ha affermato che alla responsabilità penale della persona fisica del datore di lavoro/preposto alla sicurezza non segue automaticamente la responsabilità amministrativa dell’impresa. Con le parole del Collegio, infatti, il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è cosa ben diversa dal MOGC (Modello Organizzativo di Gestione), che è l’unico documento che dev’essere analizzato al fine di sanzionare la società sulla base di quanto previsto dal suddetto d.lgs.
Pertanto, al fine di irrogare la suddetta sanzione, la Corte ha chiarito che il Giudice deve: accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ai sensi della citata normativa; verificare la propria conformità alle norme, laddove tale modello esista; appurare che lo stesso sia stato efficacemente attuato nell’ottica prevenzionale prima della commissione del fatto; identificare l’interesse o vantaggio dell’impresa alla commissione del reato, condizione questa necessaria per la punibilità.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha accolto il ricorso della società datrice, annullando la sanzione amministrativa irrogatale.
Il testo completo della decisione: Corte Cassazione Penale, Sentenza n. 43656 del 2019