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Mobbing: è onere del lavoratore fornire la prova dell’intento persecutorio

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Mobbing: è onere del lavoratore fornire la prova dell’intento persecutorio

Mobbing: è onere del lavoratore fornire la prova dell’intento persecutorio

Mobbing: è onere del lavoratore fornire la prova dell’intento persecutorioCon Sentenza n. 6079 del 4 Marzo 2021, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito che l’esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime non sono di per sé idonee a integrare un’ipotesi di mobbing, precisando altresì che spetta al lavoratore ha la prova dell’intento persecutorio del datore di lavoro.

IL FATTO- La Corte d’Appello di Milano, in conformità alle statuizioni del locale Tribunale, aveva rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice che asseriva di essere stata oggetto di subito mobbing in ragione della rimozione da un incarico e di una molteplicità di sanzioni disciplinari irrogatele dal datore di lavoro, nonostante alcune di esse fossero state dichiarate dalla medesima Corte illegittime e sproporzionate.

Avverso la decisione di rigetto dell’appello, che ha confermato l’accertamento del Tribunale in ordine all’insussistenza del mobbing e del demansionamento, la lavoratrice ha promosso ricorso per Cassazione, sostenendo di aver fornito adeguata prova della condotta vessatoria  attraverso la dimostrazione della persecuzione disciplinare e della dequalificazione professionale subite.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE- La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale in tema di mobbing, fattispecie non tipizzata in via normativa, che designa «un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo». Secondo gli Ermellini, in conformità a quanto in precedenza affermato dalla Corte Costituzionale, «ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi (…): a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. Elementi questi che il lavoratore ha l’onere di provare». Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità costituzionale, l’elemento qualificante del mobbing deve essere individuato «non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica», sicché non sarà sufficiente provare la sussistenza di una dequalificazione o l’illegittimità delle condotte datoriali «essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione».

Il testo integrale della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.6079/2021

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