Malattia: legittima l’assenza alla visita di controllo se giustificata
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 22 luglio 2019 n. 19668, ha ribadito che l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dell’abitazione indicata all’INPS quale luogo di permanenza durante la malattia è giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.Se tale comunicazione è stata omessa o è risultata tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati.
I FATTI – L’INPS aveva negato la corresponsione dell’indennità di malattia ad un lavoratore trovato per ben due volte assente alla visita di controllo (detta anche visita fiscale). Ne era seguito il ricorso al Tribunale di Brindisi da parte del lavoratore che però aveva dato ragione all’Istituto previdenziale. In secondo grado, la Corte d’Appello di Lecce, ribaltando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso del lavoratore rilevando come esso avesse provato che in occasione dell’allontanamento dal domicilio durante le due visite mediche di controllo si era recato a ritirare i referti delle analisi cliniche alle quali si era sottoposto ed inoltre aveva avuto bisogno delle cure di un odontoiatra.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE – La Suprema Corte chiarisce come l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, ma ciò solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. Il giudice del caso concreto deve quindi verificare quali siano state le ragioni di indifferibilità dell’allontanamento dal proprio domicilio dedotte dal lavoratore, sia che si tratti di un caso di forza maggiore, di una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, oppure di una mera evenienza.
Il testo completo della decisione: Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 19968 del 2019