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Licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed oneri gravanti sul datore

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Licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed oneri gravanti sul datore

Con Sentenza n. 24491 del 1 ottobre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro, grava sul datore l’onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti.

IL FATTO – Un’impiegata amministrativa presso una nota società veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo coincidente con la necessità di ridurre il personale a causa di una diminuzione di attività dell’impresa. La Corte di appello di Trieste, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice e condannava la società a riassumere la ricorrente o, in difetto, a risarcirle i danni.

La società ricorreva per la cassazione della sentenza.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha rigettato l’appello della società datrice ritenendo del tutto pretestuoso il licenziamento e corretto il ragionamento della Corte di appello basato su elementi indiziari ritenuti convergenti ad esprimere l’assenza di un nesso tra la prospettata diminuzione di attività e la necessità di licenziare la lavoratrice, dotata di una professionalità ed un inquadramento fungibili rispetto agli altri impiegati assunti dopo di lei e con minore esperienza lavorativa nello specifico settore.

Concludendo, la Corte ha ritenuto che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro grava sul datore di lavoro:

  •  l’onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale oltre quelle soppresse (c.d. obbligo di repechage anche in ordine alle mansioni inferiori);
  • l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione o il funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore all’interno dell’azienda.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 24491 del 2019

 

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