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Licenziamento per assenza ingiustificata: può essere sproporzionato anche se previsto dal CCNL

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Licenziamento per assenza ingiustificata: può essere sproporzionato anche se previsto dal CCNL

Con Ordinanza n. 3283 dell’11 febbraio 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il licenziamento per assenza ingiustificata, pur essendo una sanzione prevista dal CCNL di riferimento, può risultare sproporzionato con riferimento al caso concreto.

IL FATTO- Una lavoratrice impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, il licenziamento irrogatole per assenza ingiustificata dal servizio per cinque giorni consecutivi, in cui aveva prestato assistenza al coniuge a seguito di un incidente stradale. Mentre il Tribunale di prime cure disattendeva le doglianze della lavoratrice, la Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, affermando che sebbene vi fosse una norma del CCNL avente ad oggetto l’assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi quale giusta causa di recesso, la sanzione espulsiva nel caso di specie dovesse ritenersi sproporzionata.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Cassazione, confermando la decisione di secondo grado, ha ribadito preliminarmente che il concetto di giusta causa di licenziamento costituisce una clausola generale che, tuttavia, richiede di essere concretizzata dall’interprete. Ad avviso del Collegio, infatti, anche quando l’ipotesi di giusta causa sia prevista dal CCNL, come nel caso di specie, il Giudice deve indagare in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto all’illecito commesso, attraverso una valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore in relazione al rapporto concreto e a tutte le circostanze del caso.

Sulla scorta di tali principi la Suprema Corte ha dunque ritenuto che andasse esente da censure la pronuncia della Corte di appello che, pur riconoscendo l’oggettivo disvalore della condotta tenuta dalla dipendente, aveva ritenuto sproporzionato il recesso, atteso che si era trattato di un unico comportamento avvenuto nell’arco di un lungo rapporto lavorativo intercorso tra le parti, comportamento dettato da un’esigenza familiare inderogabile che, in ogni caso, non aveva causato alcun danno alla azienda datrice.

Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso della società.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 3283 del 2020.docx

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