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Licenziamento orale: l’onere della prova ricade sul lavoratore

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Licenziamento orale: l’onere della prova ricade sul lavoratore

Con Sentenza n.149 dell’8 gennaio 2021, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale la prova circa la sussistenza del licenziamento orale spetta al lavoratore. La relativa dimostrazione non può tuttavia consistere nella mera cessazione dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro che può discendere da licenziamento, da dimissioni o da risoluzione consensuale.

IL FATTO-  La Corte d’Appello di Catanzaro, pronunziandosi sull’impugnativa del licenziamento orale proposta dal lavoratore, la rigettava per non aver quest’ultimo impugnato il licenziamento successivamente irrogatogli in forma scritta. Avverso la decisione, il lavoratore proponeva gravame sostenendo l’avvenuta violazione dell’articolo 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova in quanto, a suo dire, mentre era a carico del datore la dimostrazione del requisito della forma scritta del licenziamento, il lavoratore sarebbe stato gravato soltanto dell’onere di provare l’intervenuta cessazione del rapporto.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione, richiamando i principi già affermati in due precedenti decisioni, ha respinto il ricorso evidenziando come, in tema di licenziamento orale, la prova che il rapporto si è concluso per volontà del datore è ad esclusivo carico del lavoratore. In particolare, «la mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento», sicché il lavoratore dovrà fornire ogni elemento idoneo a ricondurre l’interruzione del rapporto di lavoro all’esclusiva volontà del datore di lavoro. L’onere della prova ricadrà su quest’ultimo solo una volta che il lavoratore abbia fornito esaustiva prova dei fatti posti a fondamento della domanda; di conseguenza l’insufficienza della prova sulle circostanze dedotte dal datore a confutazione dell’avversa pretesa «non vale a dispensare la controparte dall’onere di dimostrare adeguatamente la fondatezza nel merito della pretesa stessa».

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 149/2021

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