Sul rapporto tra licenziamento individuale per g.m.o. e licenziamento collettivo
Con Sentenza n. 10869 del 23 aprile 2021, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando gli approdi giurisprudenziali in tema di rapporti tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo, ha ribadito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato sugli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo ravvicinato nel tempo realizza uno schema fraudolento a meno che non sia risultato nullo o inefficace.
IL FATTO – La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da una società datrice di lavoro avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad una dipendente. In conformità alla sentenza di primo grado, il Giudice del gravame ravvisava nel licenziamento di specie un negozio in frode alla legge poiché fondato sulle stesse ragioni (soppressione del posto di lavoro) che in precedenza avevano dato vita ad una procedura di licenziamento collettivo.
Avverso la pronuncia d’appello, la società ha interposto ricorso per Cassazione adducendo l’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica in assenza di evidenza circa la l’eventuale elusione di norme imperative.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla società soccombente e confermato l’illegittimità del licenziamento individuale, muovendo dal principio secondo cui «non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo». Ne consegue che «il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo, a meno che non sia risultato nullo né inefficace (…), realizza uno schema fraudolento ai sensi dell’art. 1344 c.c.». Pertanto, secondo gli Ermellini «La peculiarità del contratto in frode alla legge, regolato dall’art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge: con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare».
Il testo completo della decisione: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.10869/2021