Legittimo il licenziamento disciplinare se è provata anche solo una delle condotte addebitate
Con Ordinanza n. 113 del 17 gennaio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ha ritenuto che nel caso in cui vengano addebitate al lavoratore una pluralità di condotte, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare è sufficiente la fondatezza di anche una sola di esse.
IL FATTO – Un lavoratore, socio di una cooperativa, impugnava giudizialmente innanzi al competente Tribunale il licenziamento irrogatogli a seguito della contestazione,da parte del datore, di una pluralità di condotte illecite collegate tra loro. Il Tribunale di prime cure accoglieva il ricorso del lavoratore, mentre la Corte d’Appello ribaltava la statuizione di prime cure, sostenendo che l’unico addebito provato – che consisteva nell’aver accusato ingiustamente il Presidente della società cooperativa di essersi indebitamente appropriato di un’ingente somma di denaro – fosse sufficiente per giustificare il recesso.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando la decisione di secondo grado, ha affermato che qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi – autonomamente considerato – può costituire una base idonea per giustificare la sanzione del licenziamento disciplinare.
Ad avviso del Collegio, dunque, in tale circostanza non spetta al datore fornire la prova di aver licenziato il lavoratore per il complesso delle condotte addebitate, spettando invece al lavoratore stesso provare che solo se presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi siano tali da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tale principio la Suprema Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso del lavoratore.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 113 del 2020.docx