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Legittimo il licenziamento del lavoratore che si candida su Linkedin “barando” circa le proprie competenze

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Legittimo il licenziamento del lavoratore che si candida su Linkedin “barando” circa le proprie competenze

Con la Sentenza n. 522 del 2 ottobre 2019, il Tribunale di Trapani, Sez. lavoro, ha affermato che la candidatura da parte di un lavoratore per una posizione per la quale il medesimo non risulti in possesso dei requisiti richiesti, implica l’accettazione del lavoratore del rischio della perdita del posto di lavoro, e non è possibile, poi, far valere i rimedi risarcitori previsti dalla legge.

IL FATTO: La società datrice di lavoro pubblicava sulla piattaforma Linkedin un annuncio volto al reperimento di un Direttore Generale, indicando una serie di requisiti necessari per la candidatura, tra cui il possesso della laurea magistrale in ingegneria, economia o giurisprudenza. Sebbene laureato in lingue, un soggetto inviava la propria candidatura, sottoscrivendo un’apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla selezione e veniva assunto, firmando un contratto con la società. Tuttavia quest’ultima, avvedutasi della mancanza del requisito di partecipazione, lo licenziava. Il candidato impugnava il recesso, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, pari alle retribuzioni dell’intera durata del rapporto lavorativo.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE: Il Tribunale adito – osservando preliminarmente che il soggetto che partecipa ad una selezione nella consapevolezza di non averne i requisiti accetta il rischio di non essere selezionato ovvero di perdere il posto di lavoro a causa della mala fede nella propria condotta – ha ritenuto che questi non vanti alcun diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal recesso del datore, non potendo riporre alcun legittimo affidamento nell’esito favorevole della selezione.

Pertanto, il dipendente licenziato non può avanzare pretese risarcitorie nei confronti della parte datoriale, poiché i danni lamentati derivano dalla propria condotta che, quantomeno, integra una violazione del dovere di correttezza e buona fede durante le trattative.

Sulla scorta di tali premesse, concludendo nel senso che il lavoratore avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla selezione evidentemente rivolta ad altri soggetti, il Tribunale di Trapani ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.

Il testo completo della decisione:  Tribunale Trapani, Sez. Lavoro, Sentenza n. 522 del 2019

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