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Legittimo fruire dei permessi ex Legge 104/1992 anche in orari diversi dal normale orario di lavoro

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Legittimo fruire dei permessi ex Legge 104/1992 anche in orari diversi dal normale orario di lavoro

Con Sentenza n. 21529 del 20 agosto 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che la fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 è legittima quando questi siano utilizzati per un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale di una persona disabile, prestato anche in orari diversi da quelli coincidenti con il normale orario di lavoro giornaliero.

IL FATTO – Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver illegittimamente beneficiato dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992.  Il Tribunale rigettava il ricorso. La decisione di primo grado veniva riformata dalla competente Corte di appello.

La società datrice, adducendo a fondamento della sanzione espulsiva che il dipendente avesse esercitato l’attività assistenziale in orari diversi da quelli coincidenti con il normale orario di lavoro e solo per parte della giornata, ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, confermando la decisione di secondo grado,  ha ritenuto che il lavoratore avesse fruito legittimamente dei suddetti permessi.

E invero, pur affermando che:

  • costituisce giusta causa di licenziamento l’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, per attendere ad attività diverse dall’assistenza al familiare disabile;
  • l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile poiché la norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse, dal momento che il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di superiore tutela;

ha rilevato che, nella specie, il lavoratore non aveva fatto un uso improprio dei suddetti permessi, utilizzandoli complessivamente per finalità assistenziali della ex moglie nelle ore notturne, e non per attendere ad altra attività di proprio esclusivo interesse.

Alla luce di tanto, la Corte ha rigettato il ricorso della società datrice.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 21529 del 2019

 

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