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Legittime le consulenze gratuite dei professionisti in favore della P.A.

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Legittime le consulenze gratuite dei professionisti in favore della P.A.

Con la Sentenza n. 11411 del 30 settembre 2019, il TAR Lazio, Sezione II, ha affermato la legittimità delle consulenze gratuite dei professionisti in favore di una Pubblica Amministrazione, quando ricorrano determinati presupposti.

IL FATTO- A seguito di un avviso pubblico del MEF avente ad oggetto la ricerca di supporto tecnico ad elevato contenuto specialistico da parte di professionalità altamente qualificate (con una consolidata esperienza di almeno cinque anni nel rispettivo settore), per lo svolgimento di consulenze di durata biennale a titolo gratuito in alcune branche del diritto, un Avvocato con esperienza ultratrentennale nelle materie in questione impugnava l’avviso innanzi al Tar competente, lamentando la mancata adesione all’avviso stante la gratuità dell’incarico.

LA DECISIONE DEL COLLEGIO- Il Collegio amministrativo, evidenziando preliminarmente che:

  • l’avviso impugnato aveva ad oggetto una consulenza professionale con i caratteri dell’eventualità ed occasionalità e, dunque, non appariva qualificabile come contratto di lavoro autonomo (a nulla valendo la previsione di un obbligo di preavviso da parte del professionista in caso di recesso, che obbediva ad una mera esigenza organizzativa; né la previsione dell’obbligo per il professionista di portare a termine l’incarico, obbedendo quest’ultima al principio di efficacia dell’agere amministrativo);
  • il rapporto in oggetto non poteva neppure configurarsi come appalto di servizi professionali, mancando nel relativo avviso tanto la previsione di un numero ben definito di incarichi da conferire, quanto l’individuazione puntuale dell’oggetto e la consistenza di ciascun incarico, nonché l’indicazione di una vera e propria selezione, con tanto di graduatoria finale;

ha concluso per la legittimità dell’avviso in questione avente ad oggetto la consulenza gratuita.

Ciò sul presupposto che non esiste alcun divieto né esplicito, né implicito, in tal senso, e che il professionista non incorre in violazioni, neppure deontologiche, qualora presti la propria attività senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro. Di contro, ad avviso del Tar Lazio, siffatte prestazioni possono addirittura risultare vantaggiose per i professionisti in termini di arricchimento professionale.

Sulla scorta di tanto, dunque, il Tar ha rigettato il ricorso proposto dall’Avvocato.

Il testo completo della decisione: TAR Lazio, Sezione II, Sentenza n. 11411 del 2019

 

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