Il lavoratore in malattia ha l’obbligo di comunicare le variazioni dell’indirizzo di reperibilità
Con Sentenza n. 36729 del 25 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche durante il periodo di congedo per malattia il lavoratore è sottoposto al potere di controllo del datore e, pertanto, ha l’obbligo di comunicargli l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità.
IL FATTO- La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva negato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato per non aver comunicato, durante il periodo di comporto per malattia, la variazione dell’indirizzo di reperibilità al datore di lavoro. In particolare, secondo il giudice d’appello, la comunicazione dell’avvenuta variazione unicamente all’INPS e non anche al datore di lavoro aveva impedito al datore il pieno esercizio del potere di controllo.
Avverso la sentenza d’appello, il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE- La Corte di Cassazione ha accolto solo parzialmente il ricorso del lavoratore in quanto «L’assenza per malattia comporta una sospensione dell’attuazione del rapporto di lavoro sotto il profilo della prestazione, permanendo peraltro il regime di subordinazione e pertanto il potere direttivo e di controllo datoriale (…). Nel rispetto del rapporto di subordinazione, sussiste pertanto un obbligo di reperibilità del lavoratore anche durante il periodo di malattia, quale espressione del suo obbligo di cooperazione nell’impresa» Tuttavia, atteso che nel caso di specie il contratto collettivo applicabile prevede una sanzione conservativa (e cioè, la multa) qualora il lavoratore “non dia immediata notizia di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi“, il licenziamento deve ritenersi sproporzionato, e dunque illegittimo, con conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «Anche durante il periodo di congedo per malattia, il lavoratore è tenuto all’obbligo di reperibilità e pertanto a comunicare la variazione del relativo indirizzo al datore di lavoro, permanendo il regime di subordinazione. Sicché, laddove il CCNL applicabile (…) preveda per tale violazione una sanzione conservativa (la multa), deve essergli applicata la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 18, quarto comma, come novellato dalla legge n. 92/2012».
Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito della Corte cliccando qui.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lo Studio Leotta si occupa di ogni profilo riguardante la gestione dei rapporti di lavoro, sia pubblici che privati.
Per informazioni e assistenza può essere utilizzato l’apposito form di contatto.
Se si preferisce ricevere in maniera non invasiva le news sul telefonino, può essere utilizzato gratuitamente e liberamente il canale telegram.