La P.A. deve pagare l’iscrizione all’albo dei dipendenti che esercitano l’attività professionale in esclusiva
Il Tribunale di Pordenone, con Sentenza n. 116 del 6 settembre 2019, ha affermato che la Pubblica Amministrazione deve pagare il costo di iscrizione all’albo professionale dei dipendenti tenuti ad assolvere tale attività, che esercitano con obbligo di esclusiva a favore della stessa P.A.
IL FATTO- Diversi lavoratori, tutti infermieri dipendenti di una ASL a tempo pieno e indeterminato con vincolo di esclusività, ricorrevano giudizialmente innanzi al Tribunale competente al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo, in capo alla P.A. datrice di lavoro, di pagare la propria quota di iscrizione all’albo professionale.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE- Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Pertanto, la relativa tassa non può che rientrare tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che devono necessariamente sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati della stessa.
Sulla scorta di tanto il Tribunale adito, ritenendo che:
- nel lavoro dipendente si configura l’assunzione, analoga a quella sussistente nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui;
- conseguentemente, trova applicazione il principio a mente del quale il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari;
ha riconosciuto il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare ai propri dipendenti tutti i costi per l’esercizio della loro attività, incluso quello inerente l’iscrizione all’albo professionale.
Su tali presupposti, dunque, il Tribunale accolto il ricorso dei lavoratori.
Il testo completo della decisione: Tribunale Pordenone, Sentenza n. 116 del 2019