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La giurisdizione sulle controversie circa lo status di ‘vittima del dovere’ è del Giudice del Lavoro

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La giurisdizione sulle controversie circa lo status di ‘vittima del dovere’ è del Giudice del Lavoro

Con Ordinanza n. 21606 del 22 agosto 2019 la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che la giurisdizione sulle controversie in merito allo status di vittima del dovere e alle provvidenze spettanti a chi gode di tale stato, appartiene al Giudice ordinario.

IL FATTO – Un carabiniere, a seguito di un infortunio, chiedeva al Giudice del lavoro che gli venisse riconosciuto lo status di vittima del dovere con la condanna del Ministero dell’Interno alla concessione dei benefici economici previsti. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.

Il Giudizio veniva dunque riassunto innanzi al Tribunale amministrativo

, che sollevava il conflitto negativo di giurisdizione rimettendo gli atti alla Cassazione per la decisione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte di Cassazione, condividendo appieno del conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, ha risolto il conflitto negativo con la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario, affermando che:

  • la situazione giuridica soggettiva dedotta fosse riconducibile ad un diritto soggettivo, poiché tanto con riferimento al riconoscimento dello status di vittima del dovere quanto alla attribuzione della provvidenza economica e alla sua quantificazione, la Pubblica Amministrazione non ha alcun potere discrezionale;
  • la provvidenza spettante alle vittime del dovere non può dirsi inerente al rapporto di lavoro e dunque rientrare nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, poiché la qualificazione di vittima del dovere può spettare anche ad un soggetto non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato (es. i militari di leva o i familiari superstiti) e la natura dell’erogazione è assistenziale e non legata alla prestazione di lavoro.

Sulla base di tali principi la Corte ha dunque dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Testo completo della decisione:Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 21606 del 2019

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