La Corte di Cassazione “smonta” il Jobs Act
I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 12174/2019 della Sezione Lavoro, chiariscono che il requisito dell’ “insussistenza del fatto” viene integrato anche nel caso in cui il fatto, nella sua materialità sia sì esistente, ma risulti irrilevante giuridicamente ovvero non sia imputabile al lavoratore.
Il principio di diritto: “Ai fini della pronuncia di cui al D. Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 12174/2019