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Jobs Act: incostituzionale l’indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali

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Jobs Act: incostituzionale l’indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali

Con la Sentenza n. 150 del 16 luglio 2020, la Corte Costituzionale ha inteso, per l’ennesima volta, censurare la disciplina sui licenziamenti individuali introdotta con il cosiddetto Jobs Act.

Per la Consulta, infatti, è da ritenersi incostituzionale l’art. 4 del D.lgs. 23/2015 nella parte in cui prevede(va) e disciplina(va) l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo per vizi procedurali o di motivazione («nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto»).

La richiamata previsione, infatti, commisura(va) la tutela indennitaria con l’anzianità di servizio del lavoratore e ciò, nei rapporti di lavoro di breve durata, determina(va) una rilevante riduzione dell’efficacia della stessa, sia con riferimento alla funzione compensativa che in chiave deterrente.

Più precisamente, ad avviso della Corte, la previsione normativa contrasta(va) con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, e non garanti(va) necessaria tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.). Le prescrizioni formali (obbligo di motivazione e principio del contraddittorio), infatti, rivestono una essenziale funzione di garanzia in quanto poste a presidio della dignità del lavoratore.

In altri termini, il criterio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio, oltre che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali, svaluta ancor più la funzione di garanzia e tutela della dignità del lavoratore che dovrebbe essere sottesa, così violando gli artt. 4 e 35 della Costituzione.

La norma oggetto del sindacato di costituzionalità ha dunque violato il principio di ragionevolezza, da intendersi come esigenza di garantire una tutela adeguata per il lavoratore che, nel perdere il lavoro per l’effetto di provvedimento espulsivo vive una situazione traumatica: di conseguenza, diviene necessario riconoscere al lavoratore non solo un giusto ristoro, bensì – più a monte – una tutela efficace e, pertanto, una indennità commisurata in termini efficacemente dissuasivi.

Pertanto, il Giudice di merito, nel rispetto delle soglie oggi fissate dal legislatore, potrà certamente determinare l’indennità tenendo prioritariamente in considerazione l’anzianità di servizio, da ritenersi base di partenza della valutazione. Tuttavia, in chiave correttiva e con apprezzamento congruamente motivato, egli dovrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, capaci di concorrere al fine di rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto, fino ad giungere ad una decisione che possa ragionevolmente tenere conto anche della gravità delle violazioni, delle dimensioni dell’impresa del numero degli occupati, nonché del comportamento delle parti.

Il testo completo della pronuncia: Corte Costituzionale, Sentenza n. 150 del 16 luglio 2020

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