Infortuni, non è configurabile il concorso di colpa se il datore ha violato gli obblighi di prevenzione
Con Sentenza n. 30679 del 25 novembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste il concorso di colpa del lavoratore che abbia contribuito alla causa del sinistro occorsogli violando delle regole cautelari, quando il datore abbia omesso di adottare forme di prevenzione.
IL FATTO- Un lavoratore, sebbene avvertito dal proprio superiore della necessità di rinviare un’operazione di smontaggio, decideva comunque di procedervi e, malauguratamente, veniva investito dal crollo della struttura durante tali operazioni e riportava seri danni. Il lavoratore adiva, dunque, il Tribunale competente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro. Tanto in primo grado, quanto in secondo il risarcimento dei danni veniva quantificato tenendo conto del concorso di colpa del lavoratore infortunato, che impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, premettendo che il massimo rilievo da attribuire ai doveri di protezione è una diretta conseguenza della sussistenza dei poteri unilaterali di direzione e organizzazione del datore di lavoro, il quale incarna il soggetto tenuto a proteggere l’incolumità dei dipendenti, indipendentemente dall’imprudenza e dalla negligenza degli stessi, ha ribaltato quanto stabilito dalla Corte di Appello.
La Corte ha dunque affermato che non sussiste alcun concorso di colpa del lavoratore alla causazione del sinistro, anche se questi abbia adottato un comportamento non rispettoso di regole cautelari, se il datore abbia omesso di adottare forme di prevenzione che avrebbero consentito di impedire con significativa probabilità il verificarsi dell’evento stesso.
Su tali presupposti i Giudici di legittimità – anche alla luce del principio per cui nel rapporto di lavoro il comportamento incauto della vittima resta privo di rilievo giuridico a fini risarcitori ogniqualvolta risulti altamente presumibile che, ove il datore avesse assolto ai propri obblighi, siffatta condotta (incauta) non vi sarebbe stata – hanno accolto il ricorso del lavoratore.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 30679 del 2019