Il riconoscimento della posizione organizzativa rientra nella discrezionalità della P.A. datrice di lavoro
Con Sentenza n. 27384 del 25 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ha affermato che il conferimento di una posizione organizzativa rientra nella discrezionalità di un Ente locale, che può decidere di affidarla ad un dipendente diverso per il principio di turnazione degli incarichi ovvero decidere di sopprimerla.
IL FATTO- Una dipendente comunale ricorreva giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione spettante per lo svolgimento di mansioni superiori, precedentemente affidate a titolo di posizione organizzativa ad un collega collocato a riposo. L’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio eccependo che la circostanza per cui la reclamata posizione organizzativa aveva cessato di essere operante a seguito del pensionamento del responsabile. Il Tribunale di prime cure disattendeva la domanda della lavoratrice, mentre la Corte di Appello accoglieva le sue ragioni.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che, in tema di lavoro pubblico negli Enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con il correlato beneficio economico.
Per i Giudici di legittimità, dunque, la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 2103 c.c. e 52 del t.u. sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico.
Ad avviso della Corte, pertanto, l’Amministrazione comunale non solo può ritenere di affidare la posizione organizzativa ad un altro dipendente, ma può anche procedere alla soppressione della stessa, rientrando tale attività nelle funzioni organizzative della P.a., che deve tener conto tanto delle proprie esigenze quanto dei vincoli di bilancio.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, riconoscendo la piena legittimità della condotta tenuta dal Comune.
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 27384 del 2019