Il lavoratore assegnato reiteratamente a mansioni superiori ha diritto alla promozione
Con Ordinanza n. 1556 del 23 gennaio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che l’assegnazione reiterata a mansioni superiori, laddove risponda ad esigenze strutturali dell’azienda, fa scattare la promozione del lavoratore.
IL FATTO- Un lavoratore ricorreva giudizialmente innanzi al Tribunale competente al fine di sentire accertato il proprio diritto all’inquadramento superiore, con la conseguente condanna della società datrice al riconoscimento delle relative differenze retributive. A fondamento della domanda, il dipendente deduceva di essere stato assegnato reiteratamente a mansioni superiori con cadenza trimestrale, sebbene in maniera non continuativa. Mentre il Tribunale di prime cure disattendeva la domanda del lavoratore, la Corte d’appello accoglieva le ragioni di questi.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte, confermando in toto la statuizione della Corte d’Appello, ha affermato che:
- la sistematicità e la frequenza di reiterate, ma frazionate, assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori può integrare un intento datoriale fraudolento volto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica;
- quando vi siano la programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e la predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento emerge la rispondenza delle assegnazioni ad una esigenza strutturale del datore di lavoro tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore.
Ritenendo che tali circostanze fossero ravvisabili nel caso di specie, la Corte ha dunque accolto il ricorso del lavoratore.
Il testo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1556 del 2020