Il committente risponde solidamente dei crediti dei lavoratori assunti alle dipendenze dell’appaltatore
Con Sentenza n. 25172 dell’8 ottobre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto la responsabilità solidale del committente con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo.
IL FATTO – La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale competente aveva ritenuto che la società subfornitrice non fosse obbligata al versamento dei contributi omessi dal datore di lavoro, per i lavoratori impiegati in un biennio, sul presupposto dell’inapplicabilità al subfornitore della disciplina sulla responsabilità solidale del committente. Avverso tale sentenza ricorreva in Cassazione l’INPS.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Ente previdenziale ritenendo che:
– la responsabilità solidale del committente deve essere estesa a tutte le situazioni in cui i lavoratori, pur assunti alle dipendenze di un dato datore di lavoro, prestino la propria attività in favore di altro datore di lavoro;
– l’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore deriva naturalmente dalle interpretazioni che configurano la subfornitura come sottotipo dell’appalto o che equiparano i due negozi;
– se l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile, non lo è se riferita all’ambito distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
Alla luce di tanto, dunque, la Corte ha accolto il ricorso affermando la responsabilità solidale del committente e del subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei lavoratori.
Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 25172 del 2019