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I lavoratori che forniscono servizi di bordo sui treni internazionali non sono “distaccati”

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I lavoratori che forniscono servizi di bordo sui treni internazionali non sono “distaccati”

Con Sentenza del 19 dicembre 2019 (nella causa C-16/18) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito che non si integra l’ipotesi del distacco nel caso di lavoratori che forniscono servizi di bordo, di pulizia o di ristorazione per i passeggeri all’interno di treni internazionali, neppure quando i convogli attraversino Stati membri diversi da quello di assunzione.

IL FATTO- A seguito di un’ispezione ad una stazione austriaca, il titolare di un’impresa di trasporti ferroviari ungherese veniva condannato al pagamento di sanzioni amministrative per alcuni inadempimenti relativi alle disposizioni sul distacco di lavoratori nel territorio austriaco. L’imprenditore impugnava giudizialmente dette sanzioni, sostenendo che non sussisteva alcun distacco dei lavoratori addetti alla fornitura di servizi all’interno dei treni internazionali che iniziavano e terminavano il loro lavoro alla stazione ungherese e si trovavano solo a transitare in stazioni austriache. Veniva adita la competente Corte amministrativa investita della questione la CGUE chiedendo al quest’ultima se, alla luce della normativa comunitaria, la prestazione svolta dai predetti lavoratori potesse integrare l’ipotesi del distacco transnazionale.

LA DECISIONE DELLA CORTE-  La Corte di Giustizia europea ha affermato, preliminarmente, che in base alla normativa comunitaria un lavoratore non può essere considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro se l’esecuzione del proprio lavoro non presenti un legame sufficiente con tale territorio. Ad avviso dei Giudici, infatti, i prestatori che svolgono una parte rilevante del loro lavoro nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa che li abbia adibiti alla fornitura di servizi inerenti e accessori al trasporto internazionale e che in detto Stato iniziano o terminano il loro servizio, non presentano con il territorio degli Stati membri attraverso i quali transitano durante lo svolgimento della prestazione, un legame sufficiente per essere considerati distaccati.

Ne consegue che la direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi dev’essere interpretata nel senso che questa non comprende la fornitura di servizi di bordo, pulizia o ristorazione per i passeggeri all’interno di tratte ferroviarie internazionali, atteso che i lavoratori addetti prestano tali servizi in Stati diversi da quello di assunzione solo per motivi di transito.

Per tale ragione, dunque, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie, la prestazione svolta dai lavoratori in questione non potesse integrare l’ipotesi del distacco transnazionale.

Il testo completo della decisione: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza del 19 dicembre 2019

 

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