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Gruppi di imprese e co-datorialità

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Gruppi di imprese e co-datorialità

Con Sentenza n. 31519 del 3 dicembre 2019 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che si configura la co-datorialità ogniqualvolta due soggetti sebbene siano formalmente differenti, si pongano in collegamento funzionale e risultino espressione di un unico centro di interessi.

IL FATTO- Una lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  che le era stato irrogato, deducendo la sussistenza di una co-datorialità tra l’azienda formalmente sua datrice e la società capogruppo della stessa. Il Tribunale di prime cure rigettava il ricorso della lavoratrice, mentre la Corte ribaltava la sentenza di primo grado in favore della lavoratrice.

LA DECISIONE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che il collegamento economico-funzionale tra soggetti gestiti da società del medesimo gruppo non è  sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorrente tra un prestatore ed una di essi, si debbano estendere anche all’altro, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione datoriale.

Tale situazione, ad avviso della Corte, è ravvisabile quando l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da soggetti distinti riveli l’esistenza di determinati requisiti essenziali, tra cui: l’unicità della struttura organizzativa e produttiva;  l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Poiché nel caso di specie la Corte  ravvisava i suddetti requisiti, quest’ultima ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice.

Il testo completo della decisione: Cassazione civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 31519 del 2019

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