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E’ del giudice ordinario (e non di quello contabile) la giurisdizione sulla domanda di restituzione della pensione di reversibilità non dovuta

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E’ del giudice ordinario (e non di quello contabile) la giurisdizione sulla domanda di restituzione della pensione di reversibilità non dovuta

Con Ordinanza n. 21741 del 27 agosto 2019 la Suprema Corte di Cassazione, a Sez. Unite, ha confermato che è devoluta al Giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda di ripetizione dell’indennità integrativa della pensione di reversibilità indebitamente percepita da un dipendente pubblico.

IL FATTO – Un lavoratore adiva il Tribunale competente per l’annullamento della determinazione con cui la Provincia gli richiedeva il pagamento di un cospicuo importo a titolo di indebita percezione della pensione di reversibilità corrisposta dall’Ente.

Il Tribunale declinava la propria giurisdizione e il lavoratore riassumeva il procedimento davanti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti che, ritenendo la controversia attinente ad una forma di previdenza aziendale non riconducibile alla materia pensionistica di spettanza della magistratura contabile, sollevava il conflitto di giurisdizione. Il procuratore Generale concludeva per l’accoglimento del regolamento di giurisdizione proposto e per l’affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte, dopo un’attenta analisi della questione oggetto di controversia, ha affermato che:

  • la fattispecie sottesa al giudizio fosse attinente ad una forma di previdenza integrativa di tipo aziendale;
  • gli emolumenti pretesi in restituzione non assolvessero ad una funzione assistenziale;

Ha concluso, dunque, affermando che la relativa questione non fosse riconducibile nell’alveo della materia pensionistica di spettanza della magistratura contabile, e conseguentemente ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, tanto più che nel caso in esame a chiedere la restituzione era stato l’Ente locale, per cui non residuavano dubbi in merito alla giurisdizione anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 21741 del 2019

 

 

 

 

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