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Enti pubblici non economici: ai lavoratori a termine è dovuto il compenso incentivante

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Enti pubblici non economici: ai lavoratori a termine è dovuto il compenso incentivante

Con Ordinanza n. 715 del 15 gennaio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che l’istituto del compenso incentivante previsto dal CCNL degli Enti Pubblici non Economici dev’essere riconosciuto anche ai dipendenti a tempo determinato.

IL FATTO- Diversi lavoratori, assunti sulla base di contratti a tempo determinato da un Ente Pubblico non Economico, ricorrevano giudizialmente innanzi al Tribunale competente al fine di ottenere le somme loro spettanti a titolo di compenso incentivante. In primo e secondo grado venivano totalmente accolte le doglianze dei lavoratori. L’Ente datore ricorreva, pertanto, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Corte, confermando le decisioni di primo e secondo grado, ha affermato che il compenso incentivante previsto dal CCNL degli Enti Pubblici non Economici, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura del rapporto di lavoro a termine.

Ad avviso del Collegio, infatti:

  • in assenza di specifiche ragioni, la previsione di programmi ed obiettivi non costituisce un elemento idoneo a far ritenere l’inapplicabilità del compenso anche ai lavoratori assunti a tempo determinato;
  • la mancata corresponsione dell’incentivo a tale categoria di dipendenti si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla normativa europea.

Sulla base di tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando il diritto dei lavoratori a temine a vedersi riconosciuto l’incentivo richiesto.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 715 del 2020

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