Sull’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 giugno 2021, n. 16376, ha ribadito che l’articolo 2070, comma 1, del codice civile (in virtù del quale l’appartenenza alla categoria professionale ai fini dell’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non trova applicazione nei riguardi del contratto collettivo c.d. di diritto comune che ha efficacia soggettiva vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e ai soggetti che, esplicitamente o implicitamente, vi abbiano prestato adesione.
IL FATTO – La corte di Appello di Genova, in conformità alla statuizione del locale tribunale, aveva condannato una società datrice di lavoro al pagamento degli aumenti contrattuali previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Avverso la sentenza d’appello, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione argomentando che il nuovo contratto collettivo non era stato sottoscritto dall’associazione datoriale a cui aveva aderito, e che, pertanto, non aveva efficacia soggettiva vincolante.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE – La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Difatti, come già affermato dalle Sezioni Unite, «l’art. 2070 c.c., comma 1 (in base al quale l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione; con la conseguenza che, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato».
Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n.16376/2021