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É illegittimo il licenziamento individuale basato sulle medesime motivazioni di quello collettivo

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É illegittimo il licenziamento individuale basato sulle medesime motivazioni di quello collettivo

 

Con Sentenza n. 808 del 16 gennaio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato l’illegittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di uno o più lavoratori irrogato dal datore sulla base delle medesime ragioni negoziate con la controparte sindacale a seguito di una procedura di licenziamento collettivo.

IL FATTO- Un lavoratore impugnava giudizialmente innanzi al Tribunale competente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dal datore motivato dalla soppressione della propria posizione in azienda. Questi deduceva che il recesso fosse basato sulle medesime motivazioni sottese alla procedura collettiva. Il Tribunale disattendeva le ragioni del lavoratore, mentre la Corte di appello riformava la decisione di prime cure.

LA DECISIONE DELLA CORTE-  La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto già stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che, una volta terminata una procedura collettiva, il datore non possa ritornare sulle scelte compiute tramite ulteriori e successivi licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Ad avviso del Collegio, infatti, suddetti licenziamenti – sebbene riconducibili ai medesimi motivi alla base della procedura collettiva – risulterebbero sottratti al confronto con il sindacato, con l’effetto di rendere tale confronto incompleto in ordine al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali del personale eccedente, nonché non attendibile quanto alla concreta modalità di applicazione dei criteri di scelta.

Sulla scorta di tanto, dunque, la Suprema Corte – accertata l’identità delle ragioni poste alla base della procedura collettiva e del successivo licenziamento individuale – dichiara illegittimo il recesso e respinge il ricorso della società.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 808 del 2020

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