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Discriminatorio proferire offese razziali nei confronti dei dipendenti

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Discriminatorio proferire offese razziali nei confronti dei dipendenti

Con l’Ordinanza del 24 gennaio 2020, il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, ha ritenuto che l’utilizzo di frasi idonee a realizzare delle offese verso lavoratori appartenenti ad una diversa etnia integra una discriminazione ai sensi della normativa in materia di parità di trattamento delle persone di diversa razza

IL FATTO- Alcuni dipendenti di un ristorante, di origine africana, ricorrevano giudizialmente innanzi al Tribunale competente avverso la società, nonché un loro collega, al fine di ottenere l’immediata cessazione dei comportamenti discriminatori posti in essere nei loro confronti (continui insulti e offese a sfondo razziale) e l’adozione di provvedimenti volti alla rimozione dei relativi effetti, con il conseguente riconoscimento di un risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE- In via preliminare, il Tribunale adito ha affermato che l’utilizzo di appellativi  riferiti alla razza in maniera esplicita, che accostano ad un’etnia vari generi di offesa ed esprimono un sentimento di forte rifiuto nei confronti dello straniero, costituisce un comportamento offensivo ed umiliante.

Ad avviso del Giudice, infatti, simili condotte:

  • integrano una discriminazione riconducibile alle molestia disciplinata dall’art. 2 del d.lgs. 215/2003 in materia di parità di trattamento delle persone di diverse etnie;
  • devono essere ricondotte alla società datrice anche laddove poste in essere esclusivamente da alcuni dipendenti, ai sensi dell’art. 2087 c.c. che  impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti tra le quali rientra, evidentemente,  quella di assicurare un ambiente lavorativo nel quale la persona non sia vittima di soprusi, trattamenti degradanti, umilianti e discriminatori.

Su tali presupposti, dunque, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso dei lavoratori, condannando al risarcimento del danno sia il lavoratore evocato in giudizio che la società, nonché ordinando a quest’ultima di adottare misure atte a sensibilizzare la coscienza dei propri dipendenti.

Il testo completo della della decisione: Tribunale Ordinario Milano, Sez. Lavoro, Ordinanza del 24.01.2020

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