Discriminatorio non prevedere un orario di lavoro flessibile per i dipendenti con figli
Con Sentenza del 22 ottobre 2019, il Tribunale di Firenze ha affermato che è discriminatoria l’introduzione, da parte della P.a., di regole più rigide di quelle contenute nel CCNL con riguardo al rispetto dell’orario di lavoro, in assenza di un regime di favore dei dipendenti con particolari necessità, poiché genitori.
IL FATTO- Una consigliera della Regione Toscana ricorreva innanzi al Tribunale competente al fine di sentire accertare la natura discriminatoria dell’ordine di servizio con cui l’Ente datore aveva ridotto la flessibilità in entrata per tutti i propri dipendenti, inserendo norme molto più stringenti rispetto alla normativa nazionale. A fondamento di tale domanda, la lavoratrice deduceva che l’Ente pubblico avesse omesso di prevedere un regime derogatorio in favore dei lavoratori con necessità connesse alla frequenza di asili nido, scuole materne e primarie da parte dei propri figli, come espressamente ipotizzato dal CCNL di riferimento.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE- Preliminarmente, il Tribunale di Firenze ha rilevato che si è in presenza di una discriminazione indiretta quando una disposizione apparentemente neutra sia in grado di mettere le persone appartenenti alle categorie portatrici dei fattori di rischio in una situazione di particolare svantaggio, a meno che non sussistano una finalità legittima e il carattere di appropriatezza e necessità dei mezzi impiegati per conseguirla. Invero, ad avviso del Giudice, a rilevare è solo l’effetto del trattamento discriminatorio, ossia la conseguenza dello stesso sul piano oggettivo: basta che una sola risulti lesa nella pratica per dimostrare la sussistenza di una discriminazione, essendo sufficiente anche solo un impatto potenziale.
Sulla scorta di tali principi, dunque, il Tribunale ha ritenuto discriminate la condotta della P.a. volta ad eliminare la flessibilità oraria per tutti i dipendenti, senza prevedere alcuna deroga per quei soggetti che, in quanto genitori, si trovino frequentemente a dover far fronte ad impellenti ed imprevedibili esigenze connesse all’accudimento di figli, che possono anche comportare l’improvvisa necessità di ritardare l’ingresso al lavoro o anticiparne l’uscita. Pertanto, ha accolto il ricorso della dipendente pubblica.
Il testo completo della decisione: Tribunale Firenze, Sez. Lavoro, Sentenza del 22.10.2019