Contratto a termine con lavoratrice gestante: la mancata proroga è discriminatoria
Con Sentenza n. 5476 del 26 Febbraio 2021, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha qualificato la mancata proroga di un contratto a tempo determinato ad una lavoratrice in stato di gravidanza come discriminazione di genere.
IL FATTO- La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, respingeva la domanda proposta dalla ricorrente relativa alla mancata proroga del contratto a termine invece concessa a tutti i suoi colleghi che si trovavano nella medesima situazione contrattuale. In particolare, la Corte romana riteneva infondate le pretese relative alla dedotta illegittimità del mancato rinnovo del contratto per non aver la ricorrente fornito alcuno specifico elemento di fatto idoneo a provare la lamentata discriminazione; quest’ultima veniva individuata dalla ricorrente nei rinnovi ovvero nelle stipule di nuovi contratti in relazione agli analoghi rapporti che il datore intratteneva con altri dipendenti .
Avverso la decisione della Corte d’Appello, la lavoratrice ha promosso ricorso per Cassazione.
LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE- La Corte di Cassazione, a seguito di ampia ed approfondita disamina del quadro normativo, comunitario e quindi nazionale, in tema di tutela della maternità e lotta ai comportamenti discriminatori di genere, ha accolto il ricorso affermando che «il mancato rinnovo (n.d.r. rectius proroga) di un contratto a termine ad una lavoratrice che si trovava in stato di gravidanza ben può integrare una discriminazione basata sul sesso, atteso che a parità di situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori e delle esigenze di rinnovo da parte della p.a. anche con riguardo alla prestazione del contratto in scadenza della suddetta lavoratrice, esigenze manifestate attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi, ben può essere significativo del fatto che le sia stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza».
Quanto alla concreta ed effettiva dimostrazione della avvenuta discriminazione – continua la Suprema Corte – alla lavoratrice compete fornire elementi di fatto (desunti da una serie di dati di carattere statistico, quali quelli relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, alle assegnazioni, ai trasferimenti etc. etc.) «idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso»; sarà invece onere del datore di lavoro provare l’insussistenza della discriminazione.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 5476 del 2021