Demansionamento possibile in caso di distacco se previsto dall’accordo sindacale
Con Sentenza n. 6289 del 5 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che è possibile demansionare i dipendenti distaccati presso un’altra azienda, a condizione che ciò sia previsto da appositi accordi sindacali e che sia finalizzato ad evitare una riduzione del personale.
IL FATTO- Dei lavoratori ricorrevano giudizialmente innanzi al Tribunale competente al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del loro distacco presso un’altra azienda e della conseguente dequalificazione dovuta all’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte in precedenza. In primo e secondo grado veniva respinta tale domanda, sul presupposto che il distacco fosse stato posto in essere dalla società datrice per ovviare alla grave crisi manifestatasi e l’assegnazione a mansioni inferiori fosse stata prevista nell’ambito di alcuni accordi sindacali volti ad evitare il licenziamento dei dipendenti coinvolti.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che la possibilità di assegnare i lavoratori a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte, in deroga alla previsione dell’art. 2103 c.c., per evitare riduzioni di personale, è applicabile anche in caso di distacco del dipendente presso un’altra azienda.
Ad avviso del Collegio, infatti, il principio generalmente valido di divieto di demansionamento dei lavoratori distaccati deve ritenersi derogabile ogni qual volta:
- ciò sia finalizzato a garantire il reimpiego di almeno una parte dei dipendenti;
- venga, in ogni caso, fatta salva la possibilità per i lavoratori stessi di rifiutare la dequalificazione accettando il rischio di perdere il proprio posto;
- vi siano degli accordi sindacali a sostegno della possibilità di deroga e l’interesse da tutelare sia esclusivamente quello dei lavoratori distaccati a non perdere il posto.
Atteso che nel caso di specie il demansionamento era stato legittimamente previsto da accordi sindacali volti ad adottare misure alternative alla riduzione del personale, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dei lavoratori.
Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, n. 6289 del 2020