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Danni da infortunio: la liquidazione va attualizzata al momento della sentenza

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Danni da infortunio: la liquidazione va attualizzata al momento della sentenza

Con Sentenza n. 24627  del 2 ottobre 2019 la Suprema Corte, Sez. Lavoro, ha ritenuto che in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale, attualizzandolo.

IL FATTO – L’Inail proponeva azione di regresso innanzi al giudice del lavoro nei confronti di una società datrice per recuperare le prestazioni economiche erogate al dipendente che si era infortunato mentre era al lavoro nel cantiere della stessa società. Il Tribunale adito, nell’accogliere la domanda di rivalsa, condannava i resistenti al pagamento dell’ingente somma versata dall’Inail. La società datrice impugnava la sentenza davanti alla competente Corte di appello, che rigettava il gravame ritenendo il comportamento omissivo ed inadempiente agli obblighi di legge della società in occasione dell’infortunio occorso al dipendente e la correttezza della quantificazione operata dal Tribunale. La società ricorreva per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società datrice ritenendo che:

  • i giudici del merito avessero correttamente determinato l’ammontare del danno patrimoniale spettato al lavoratore attualizzandolo al momento della sentenza, senza applicare alcuna riduzione in relazione allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, proprio in ragione del considerevole aumento, della vita media, oltre che della notevole diminuzione del tasso d’interesse legale;
  • la determinazione della somma spettante all’Inail a titolo di regresso fosse giusta, essendo stati correttamente considerati gli accessori di legge degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, trattandosi di credito sorto per effetto delle prestazioni di natura indennitaria erogate al lavoratore a causa di infortunio riconducibile a responsabilità datoriale e del conseguente diritto dell’infortunato a vedersi risarcito per intero il danno patrimoniale subito.

Per tali ragioni, dunque, la Corte ha rigettato il ricorso.

Testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 24627 del 2019

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