Covid-19: la salute pubblica prevale sul diritto al lavoro
Con Decreto n. 2867 del 31 marzo 2010, il Consiglio di Stato, Sez. Terza, ha affermato che nella situazione di emergenza nazionale causata dalla diffusione del COVID-19 prevale su tutto il diritto alla salute della generalità dei cittadini, che può essere messo in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali.
IL FATTO- Un bracciante agricolo impugnava giudizialmente, innanzi al Tribunale amministrativo competente, l’ordine di quarantena/isolamento domiciliare che gli era stato notificato dal Sindaco del Paese di residenza a causa della violazione dell’ordinanza regionale in materia di misure restrittive per combattere la diffusione del Covid-19. A fondamento di tale domanda questi deduceva: di non essere positivo al Coronavirus e di non avere avuto recenti contatti con persone contagiate; di lavorare in un settore non bloccato dai provvedimenti in vigore, con il rischio di essere licenziato.
LA DECISIONE DEL COLLEGIO- Il Consiglio di Stato ha affermato che:
- i provvedimenti impugnati (ordinanza regionale e decreto esecutivo del Sindaco) sono stati adottati in un periodo di grave crisi, che ha indotto gli Amministratori locali ad imporre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle nazionali, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19;
- in tale quadro, dunque, devono essere intese le disposizioni fortemente compressive dei diritti anche fondamentali della persona, dal libero movimento al lavoro, passando per la privacy, in nome di un valore di maggiore importanza, quale la salute pubblica.
Per tali ragioni, dunque, il Collegio ha ritenuto che la gravità del danno individuale non possa condurre a derogare, limitare o comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell’interesse della collettività, corrispondente ad un interesse nazionale non superabile allo stato.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Consesso amministrativo ha rigettato il ricorso del bracciante.
Il testo completo della decisione: Consiglio di Stato, Sez. III, Decreto n. 2867 del 2020