Covid-19: il datore deve fornire dispositivi di protezione ai riders
Con il Decreto n. 886 del 2020 il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, ha affermato che le piattaforme digitali di consegna pasti a domicilio devono fornire ai riders tutti i dispositivi individuali di protezione contro il rischio da COVID-19.
IL FATTO- Un rider iscritto ad una piattaforma digitale di consegna pasti a domicilio ricorreva giudizialmente, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale competente per vedersi riconosciuta da parte della Società datrice durante il periodo di emergenza nazionale dichiarato a causa del COVID-19, la fornitura dei dispositivi individuali di protezione contro il rischio da detta epidemia, ossia guanti, mascherine, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino utilizzato per le consegne dei pasti.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE- Il Tribunale di Firenze ha rilevato che:
- la società committente utilizzatrice della piattaforma digitale è tenuta, nei confronti dei lavoratori di cui si avvale, al rispetto delle prescrizioni contenute nel Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro del 2008, a propria cura e spese;
- per far fronte all’attuale emergenza, questa deve fornire ai riders, di cui si avvale per la consegna di pasti a domicilio, i dispositivi individuali di protezione contro il rischio da COVID-19, quali mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, indispensabili ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica.
Pertanto ritenendo sussistente, nel caso di specie, il pregiudizio imminente ed irreparabile del lavoratore – in quanto la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione avrebbe esposto esporre il rider a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute – il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di quest’ultimo.
Il testo completo della decisione: Tribunale Firenze, Sez. Lavoro, Decreto n. 886 del 2020