La Corte costituzionale sul termine per accedere alla cassa integrazione straordinaria
Con Sentenza n. 90 del 15 maggio 2020, la Consulta ha ritenuto non costituzionalmente illegittimo la previsione del termine di sette giorni per avanzare la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, pena la tardività della stessa.
IL FATTO- Una nota società operante nel settore dei servizi di pulizia e delle attività ferroviarie avanzava nei confronti del Ministero competente la domanda per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativo al contratto di solidarietà stipulato con le competenti organizzazioni sindacali, in favore dei lavoratori dipendenti della medesima società per il periodo di un anno. Il Ministero accoglieva tale domanda per un periodo più limitato, ritenendo che “il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla stessa“. La società, dunque, impugnava innanzi al Tribunale amministrativo competente il decreto di concessione e quest’ultimo sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015 in riferimento agli artt. 3 e 41 della Carta Costituzionale.
LA DECISIONE DELLA CORTE- La Consulta ha rilevato in via preliminare che:
- con riguardo alla CIG il legislatore ha posto particolare attenzione “alla tempestività degli adempimenti richiesti al datore di lavoro in relazione al procedimento in esame e alle conseguenze che in caso di inottemperanza si determinano sulla sua sfera giuridica e patrimoniale“;
- “la nuova conformazione del procedimento operata dall’art. 25 del D.Lgs. n. 148 del 2015 risulta complessivamente finalizzata a evitare che si determinino situazioni di incertezza, sia per i lavoratori e le organizzazioni sindacali interessate che per l’impresa, con effetti tanto più critici ove il procedimento amministrativo si concluda con un diniego della domanda a notevole distanza dalla stipula dell’accordo aziendale che ha dato luogo alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro. In tal senso si richiede all’impresa la massima tempestività nella presentazione della domanda, obbligo cui il datore di lavoro viene chiamato ora a rispondere in termini più rigorosi, per evitare che la sua inerzia incida negativamente sull’attuazione degli interessi coinvolti“.
Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto che la norma tacciata di incostituzionalità non presenta i profili di irragionevolezza lamentati dalla società, atteso che quando una norma fissa un termine, anche più lungo rispetto a quello di sette giorni previsto dal comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 148/2015, il superamento, sebbene marginale, di tale termine determina gli effetti sanzionatori previsti dal legislatore.
Parimenti ininfluente, ad avviso della Consulta, risulta “il riferimento (…) alla «angustia» del termine di sette giorni così stabilito dal citato comma (…) il predetto termine, sebbene certamente limitato, non è, difatti, tale da renderne impossibile, arduo, o comunque eccessivamente oneroso il rispetto. Ciò tanto più ove si consideri che la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere inoltrata in via telematica attraverso la procedura CIGS on-line“.
Sulla scorta delle argomentazioni la Corte ha dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il testo completo della decisione: Corte Costituzionale, Sentenza n. 90 del 2020