Concorsi pubblici: il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore
Con la Sentenza n. 4259 del 12 aprile 2021, il TAR per il Lazio, Sezione I bis, ha precisato che qualora il bando di un concorso pubblico richieda il possesso di determinati titoli di studio ai fini dell’ammissione o dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo deve essere ritenuto valido il titolo superiore che possa essere considerato assorbente rispetto a quello inferiore richiesto dal bando.
IL FATTO – Un candidato ad un concorso pubblico aveva impugnato la sua esclusione avvenuta per mancato possesso del diploma di secondo grado richiesto dal bando (geometra), nonostante avesse acquisito la laurea specialistica nelle medesime materie di studio (ingegneria civile).
LA DECISIONE DEL TAR – Il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. In particolare, il TAR ha ribadito che ogni qualvolta «un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell’ammissione al concorso stesso ma anche per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo de quo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando, sia perché le materie di studio” di tale titolo comprendono quelle di quest’ultimi “sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento».
Nel caso di specie, la laurea in Ingegneria Civile deve essere sicuramente considerata assorbente rispetto al diploma da geometra. Il Tribunale ha dunque aderito all’orientamento giurisprudenziale favorevole al principio dell’assorbimento del titolo superiore con quello inferiore in quanto «un’interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbenza».
Il testo completo della decisione può essere estratto dal sito della Giustizia Amministrativa cliccando qui.
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