Concorsi pubblici: legittima l’esclusione per condanne penali non dichiarate
Con la Sentenza n. 11739 del 15 novembre 2021, il Tar di Roma, Sez. III quater, ha dichiarato legittima l’esclusione da un concorso pubblico determinata dall’omessa dichiarazione, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, di pregresse condanne penali.
IL FATTO – Un candidato ad un concorso pubblico, , era stato escluso dopo aver superato le previste prove in quanto colpito da condanne penali non dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Avverso il provvedimento di esclusione il candidato ha proposto ricorso dinanzi al TAR, asserendo di non essere tenuto a comunicare le predette condanne all’amministrazione in quanto la normativa vigente prevedrebbe espressamente alcune ipotesi di esenzione. In particolare, a venire in rilievo nel caso di specie è il comma 8 dell’art. 28 del D.P.R. n. 313/2012 che statuisce: “L’interessato che, a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’art. 24, comma 1”.
LA DECISIONE DEL TAR – Il TAR di Roma ha rigettato il ricorso in quanto «l’indicata previsione normativa non ha valenza assoluta e riguarda le sole ipotesi in cui la p.a. non ha espresso, nel bando e/o nelle altre connesse previsioni amministrative, puntuali e precise esigenze conoscitive». Nel bando in questione viene invece statuita «in modo chiaro ed univoco, la volontà dell’amministrazione di conoscere tutte le condanne penali in capo ai singoli candidati, così da poter esattamente e compiutamente valutare la condotta morale degli stessi». In conclusione, come già chiarito dal Consiglio di stato, l’esclusione deve dirsi legittima in quanto «la mancata dichiarazione richiesta dal bando rileva in termini oggettivi e determina la legittimità della esclusione dalla procedura concorsuale a prescindere dal dolo o dalla colpa del dichiarante».
Il testo integrale della decisione può essere estratto dal sito della Giustizia Amministrativa cliccando qui.
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