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Concorsi: è legittimo prevedere requisiti fisici se connessi all’espletamento delle mansioni

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Concorsi: è legittimo prevedere requisiti fisici se connessi all’espletamento delle mansioni

Con Ordinanza n. 7982 del 21 aprile 2020 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha ritenuto che l’inidoneità fisica del lavoratore gravato del deficit staturale dev’essere verificata in concreto.

IL FATTO- La Corte d’Appello confermava la decisione resa dal Tribunale di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti di Trenitalia S.p.a., avente ad oggetto la costituzione ex art. 2932 c.c. del contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo di capotreno, per il quale la Società aveva indetto un’ apposita procedura selettiva e dalla quale la concorrente era stata esclusa solo perché dichiarata non idonea per deficit staturale. In particolare la Corte d’Appello riteneva che non fosse imputabile alla Società alcun comportamento discriminatorio dovendosi ritenere la ragionevolezza del requisito di altezza, del resto posto a presidio di esigenze di sicurezza ed essendo risultato accertato tramite CTU, disposta in altro giudizio ma legittimamente acquisibile in relazione alla generalità del quesito, l’estrema difficoltà del compimento di operazioni comprese nelle mansioni del soggetto non in possesso del requisito medesimo“.

LA DECISIONE DELLA CORTE- Preliminarmente, la Suprema Corte ha inteso dare continuità all’orientamento per il qualein tema di requisiti per l’assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni“.

Sulla scorta di tale principio, il Collegio ha ritenuto:

  • infondato il primo motivo di ricorso, poiché (…) il carattere risalente del limite staturale ed il riferimento ad un profilo professionale non coincidente con quello (…)  considerato valgono ad indurre soltanto un maggior rigore nella dimostrazione in concreto della congruità tra statura minima e mansioni“;
  • meritevole di accoglimento il secondo motivo, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse posto in essere in concreto l’accertamento, ossia la verifica della congruità in concreto tra condizione fisica della ricorrente e le mansioni da espletare, basandosi (…) su una CTU volta a sancire in via generale ed astratta l’inidoneità fisica del soggetto gravato del deficit staturale“.

Sulla scorta di tanto la Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 7982 del 2020

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