Concorsi: le irregolarità della domanda non determinano l’esclusione del candidato
Con la Sentenza n. 3250 del 17 maggio 2021, il TAR Campania, Sezione V, ha precisato che, nell’ambito dei concorsi pubblici, le irregolarità formali della domanda non determinano l’esclusione del candidato. Infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio (volto alla rettifica delle dichiarazioni o delle istanze erronee o incomplete) nel caso in cui la domanda di partecipazione contenga mere irregolarità formali che, in quanto tali, non sono idonee ad alterare la procedura diretta alla selezione dei candidati.
IL FATTO- Una candidata aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto la sua esclusione per non aver completato la domanda di partecipazione online di tutte le dichiarazioni richieste nel bando, e quindi della:
- manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali;
- assunzione di responsabilità penale in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci
- accettazione incondizionata delle clausole e delle condizioni previste dal bando di concorso.
Il bando in questione prevedeva che l’istanza dovesse essere presentata in via telematica, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione, il cui mancato inserimento non avrebbe dovuto consentire il salvataggio della domanda. Tuttavia, nel caso esaminato, nonostante l’omessa indicazione di alcuni requisiti formali, il sistema aveva consentito la prosecuzione della procedura di iscrizione.
L’Amministrazione aveva replicato alle censure della ricorrente – secondo la quale le irregolarità formali della domanda potevano essere sanate con soccorso istruttorio – evidenziando che le dichiarazioni omesse erano richieste dal bando a pena di esclusione.
LA DECSIONE DEL TAR- Il Tar Campania, Sezione V, ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale che impone all’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete «qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell’amministrazione (…). In altri termini, non può imputarsi alla deducente l’incompletezza del modulo di domanda predisposto dall’amministrazione che i candidati dovevano obbligatoriamente utilizzare per partecipare al concorso». D’altronde, «l’amministrazione non ha lamentato alcuna impossibilità di vagliare, attraverso la documentazione prodotta, requisiti e i titoli di servizio posseduti dalla istante appuntandosi, quindi, la sanzione comminata dell’esclusione su omissioni dichiarative non essenziali (…). Proprio in ossequio al principio del favor partecipationis nelle procedure selettive, l’amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, consentendo così all’interessata di integrare la domanda con le dichiarazioni omesse secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini la candidata nell’allegazione di titoli non tempestivamente consegnati».
In conclusione, il Tar ritiene di dover aderire al più generale indirizzo secondo cui «nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione».
Il testo integrale della decisione può essere estratto dal sito della Giustizia Amministrativa cliccando qui.
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