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Sul computo del termine massimo per il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato

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Sul computo del termine massimo per il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato

Con Ordinanza n. 7413 del 17 marzo 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che nel periodo di 36 mesi il cui superamento determina l’illegittimità del contratto a termine non rientra il lavoro svolto in regime di distacco o somministrazione.

IL FATTO- Una lavoratrice ricorreva giudizialmente, innanzi al Tribunale competente, al fine di ottenere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. A fondamento di tale domanda, la medesima deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società per un lasso temporale superiore ai 36 mesi, in forza di due contratti a tempo determinato, di un contratto di somministrazione e di un periodo di distacco.

LA DECISIONE DELLA CORTE- La Suprema Corte, confermando la statuizione della Corte d’Appello, ha affermato che:

  • è necessario interpretare le norme secondo il significato letterale delle parole usate dal legislatore (art.12 Preleggi);
  • la norma da prendere in considerazione nella specie è quella che prevede la conversione del contratto a termine nel caso in cui il lavoratore abbia svolto la propria attività alle dipendenze del medesimo datore per più di 36 mesi (art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001).

Ad avviso della Suprema Corte non sussiste alcune dubbio sul fatto che debbano escludersi dal computo dei 36 mesi i periodi in cui il lavoratore abbia operato come dipendente presso terzi, non potendosi equiparare alla nozione legale di datore quella di utilizzatore delle prestazioni lavorative fornite da terzi, distaccanti o somministratori che siano.

Su tali presupposti, dunque, il Collegio ha rigettato il ricorso della lavoratrice, dal momento che, nel computo dei 36 mesi, non risultava utilizzabile il periodo di lavoro prestato in forza dei contratti di distacco e somministrazione, atteso che questi erano stati stipulati con due datori diversi.

Il testo completo della decisione: Cassazione civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 7413 del 2020

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