Cassazione: se l’impresa licenzia per riduzione di personale non può più assumere
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA oct 24, 2014
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.
G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –
Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2010 domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati XXX, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 47,
presso lo studio dell’avvocato XXX, rappresentato e
difeso dall’avvocato XXX, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.R.T. S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 107/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 11/07/2006 r.g.n. 68/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso,
in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 28/10/2004, rigettava
l’opposizione di D.T.A. (anche quale titolare della
omonima ditta) avverso cartella esattoriale, emessa a carico di
quest’ultimo e relativa a credito vantato dall’INPS (di importo
totale di Euro 9874,51) per il recupero di maggiori contributi
previdenziali, relativamente al lavoratore D.M.V., gia’
licenziato dallo stesso D.T. in epoca infrannuale e per il quale
non poteva beneficiarsi di agevolazione contributiva stante la
sussistenza di obbligo di riassunzione L. n. 264 del 1949, ex art.
15.
Riteneva il Tribunale che prevalente era l’orientamento
giurisprudenziale circa l’obbligo di riassunzione anche in caso di
licenziamenti plurimi, e che non era rimasto acclarato che il
lavoratore interessato avesse effettivamente espletato mansioni
superiori inerenti alla diversa qualifica attribuitagli in sede di
sua rinnovata assunzione.
Avverso tale decisione proponeva appello il D.T., cui resisteva
l’INPS (anche quale mandatario di SCCI spa).
Con sentenza del 24 marzo-11 luglio 2006, l’adita Corte di Appello di
Campobasso accoglieva il gravame.
A sostegno della decisione, osservava che dalla espletata istruttoria
emergeva che il lavoratore D.M. era stato assunto nell’aprile
2000 con una qualifica diversa rispetto a quella attribuitagli nel
pregresso rapporto e da cio’ ricavava che nella fattispecie non era
ipotizzabile un obbligo di riassunzione, posto che nell’azienda si
era determinata una diversa esigenza soddisfatta con la medesima
persona di cui si era valorizzata una diversa professionalita’.
La Corte distrettuale riteneva altresi’ che il diritto di precedenza
alla riassunzione da parte della medesima impresa andava escluso sia
per effetto delle disposizioni dell’accordo interconfederale in data
5 maggio 1965, sia in considerazione dell’inapplicabilita’ alle
imprese edili della procedura di mobilita’ di cui alla L. n. 223 del
1991, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge citata.
Dall’esclusione dell’obbligo di riassunzione derivava la possibilita’
di usufruire delle agevolazioni contributive.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con tre motivi.
Resiste il D.T. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa
applicazione della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 8, comma 1, 4 e 4
bis, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 15, comma 6 e dell’art. 24
comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3).
Osserva che i benefici contributivi di cui alla L. n. 223 del 1991.
art. 8, comma 4, sono previsti per il datore di lavoro che assume
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita’, senza essere obbligato
alla loro riassunzione ai sensi della L. n. 264 del 1949, comma 6,
art. 15 e quando il collocamento in mobilita’ nei sei mesi precedenti
non sia stato operato da impresa dello stesso o analogo settore di
attivita’ con assetti proprietari coincidenti o in rapporto di
collegamento o controllo con l’impresa che assume.
In altri termini, il meccanismo del beneficio si attiva quando
sussistono due presupposti che appaiono ineludibili: iscrizione del
lavoratore nelle liste di mobilita’; diversita’ del soggetto che
licenzia rispetto a quello che assume. Nella fattispecie, essendo
pacifico che l’impresa che aveva licenziato il lavoratore D.M.
era la stessa che dopo quattro mesi l’aveva riassunto, doveva
ritenersi, sulla base di tale dato incontestato, la violazione della
L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 1 – 4 e 4 bis.
Con il secondo motivo, l’Istituto, denunciando violazione e falsa
applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 1, e
dell’art. 24, comma 4, della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15,
comma 6, e dell’art. 5 dell’accordo interconfederale del 5 maggio
1965, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto
insussistente l’obbligo di riassunzione del lavoratore licenziato da
parte di imprese edili,allorquando il lavoratore venga riassunto
come nella specie – con diversa qualifica (carpentiere di 3^ livello,
mentre nel pregresso rapporto era carpentiere di 2^ livello).
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando insufficiente
e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il
giudizio consistente nella diversita’ di funzioni svolte dal
dipendente D.M. in esito alla riassunzione, sostiene che la
Corte di Appello di Campobasso non avrebbe sufficientemente motivato
l’assenta superiorita’ delle mansioni svolte dal D.M.
dall’aprile 2000.
Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, e’
infondato.
Con riferimento al godimento dei benefici contributivi per cui e’
causa, la L. n. 223 del 1991 prevede una unica condizione ostativa
per il godimento delle agevolazioni, costituita dal fatto che la
assunzione per la quale l’impresa invoca gli sgravi contributivi non
deve essere avvenuta in applicazione del diritto di precedenza
previsto dalla L. 29 aprile 1949 n. 264.
Detta condizione negativa e’ sicuramente assente nel caso di specie,
atteso che la ditta Di Toro non ha assunto nell’aprile 2000 il sig.
D.M.V.in applicazione del diritto di precedenza previsto
dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15. Sul punto la Corte di
Campobasso ha osservato che non era prospettabile una riassunzione
obbligatoria del D.M., il quale nell’aprile 2000 era stato
assunto per soddisfare un’esigenza lavorativa diversa rispetto a
quella per la quale era stato assunto in precedenza.
Al riguardo la sentenza impugnata ha, infatti, puntualizzato che ex
actis risultava che il lavoratore D.M. era stato assunto
nell’aprile 2000 quale carpentiere di 3^ livello, mentre la qualifica
dello stesso durante il rapporto lavorativo conclusosi nel dicembre
1999 era di carpentiere di 2^ livello; sicche’ una riassunzione
obbligatoria di esso D.M. non era ravvisabile, essendosi
prospettata una diversa esigenza lavorativa in seno all’impresa dei
datore, sebbene poi in concreto soddisfatta con la medesima persona,
valorizzandosi una differente sua professionalita’.
La posizione assunta dalla Corte distrettuale e’ fondata sul
condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui, con riguardo
alla disciplina posta dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, ove
il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento di dipendenti
per riduzione di personale, il lavoratore licenziato ha la precedenza
nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno dal
licenziamento, sempre che la richiesta di nuova assunzione, numerica
o nominativa, presentata dal datore di lavoro, riguardi lavoratori
della medesima qualifica di quello licenziato (Cass. n. 937/1990).
Ne’ puo’ fondatamente sostenersi che, nella specie, la diversa
qualifica avrebbe carattere puramente formale, avendo svolto il D.
M., in seguito alla nuova assunzione, le medesime mansioni svolte
nel pregresso rapporto lavorativo. Invero, la maggiore complessita’
delle mansioni, espletate da quest’ultimo successivamente alla
riassunzione alle dipendenze della ditta resistente, e’ stata
adeguatamente argomentata dalla Corte di appello, operando un preciso
accertamento di merito del quale ha dato esurientemente conto nella
sentenza. Ha osservato la Corte di merito che l’istruttoria svolta
sul punto – contrariamente all’avviso espresso dal primo giudice
nella gravata decisione – aveva dato riscontro alla configurabilita’
di una maggiore complessita’ di mansioni espletate dal D.M.
quantomeno a far tempo dalla assunzione di aprile 2000 (aspetto che
caratterizza la piu’ elevata qualifica nel campo della carpenteria
edile). A sostegno della sua convinzione ha richiamato, oltre alla
deposizione del teste I.G.A., quella dello stesso
D.M., da ritenere non inattendibile, siccome circostanziata e
resa in assenza di rapporto di lavoro attuale col D.T. – mentre
le dichiarazioni circa medesime mansioni, rese in occasione della
indagine amministrativa, “risultavano generiche quanto a
specificazione di mansioni nell’ambito di quelle generali della
attivita’ di carpenteria edile”.
Ha poi osservato come la deposizione del D.T.M. non
apparisse invece dirimente, avendo esso espresso in sostanza un
giudizio (di tipo qualitativo) “con l’indicare come specializzate le
mansioni sempre svolte dal D.M.V.”; ed a tal riguardo ha
ulteriormente osservato che sul piano logico risultava credibile la
piu’ elevata qualificazione professionale assegnata al D.M. in
sede di assunzione nell’aprile 2000, poiche’ lo stesso lavoratore
gia’ da lungo tempo aveva espletato lavoro di carpenteria, e dunque
ben poteva aver acquisito gradualmente quella maggiore perizia e
autonomia operativa, si’ da renderlo definitivamente idoneo a
svolgere funzioni superiori nella organizzazione dell’impresa edile
del D.T.A.”.
La Corte di Appello di Campobasso ha dunque accertato e compiutamente
motivato che il sig. D.M. dall’aprile del 2000, aveva svolto
alle dipendenze della ditta Di Toro, mansioni diverse e specializzate
rispetto a quelle espletate in precedenza.
Non ravvisandosi nell’iter motivazionale del Giudice di appello le
violazioni denunciate dall’Istituto e prescindendo dalle ulteriori
censure, mosse alla impugnata pronuncia, da ritenersi assorbite per
quanto precede, il ricorso va rigettato.
L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva
difficolta’ dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione
delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010