Cassazione: mancato riposo settimanale, il danno non è in re ipsa
La sentenza 23624 del 22 novembre 2010 si segnala per la presa di posizione assunta dalla S.C. di Cassazione in merito alla mancata fruizione del riposo nel giorno festivo.
Il tema era stato già affrontato e risolto, in senso sostanzialmente opposto, dalla giurisprudenza di merito (soprattutto quella torinese, investita in più occasioni della questione in relazione alla mancata fruizione di riposi da parte del personale turnista).
La pronuncia del 22 novembre ribadisce l’insussistenza, secondo i principi del nostro ordinamento giuridico, di un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie, come già chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26972/08 e poi confermato dalla Sezione Lavoro con la successiva pronuncia 3677/09.
Sul tema della mancata fruizione dei riposi si segnala, in senso del tutto conforme alla pronuncia in commento, l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 3967/09, secondo il quale per “il risarcimento del danno non patrimoniale per usura psicofisica, ovvero per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana” occorre la prova e l’ allegazioni, sia nell’an che nel quantum, del pregiudizio subito”.
Giulia Camilli – Avvocato in Milano Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 33744/2006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 35106/2006
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 33744/2006 proposto da:
F.A., C.M.G., domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLE CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FARINA Grazietta,
giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
P.G.;
– intimata –
e sul ricorso 35106/2006 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI
LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato XXX,
rappresentata e difesa dagli avvocati XXX, XXX, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
C.M.G., F.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 217/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 11/08/2006 R.G.N. 1/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
26/10/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.
PREMESSO IN FATTO
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione, decidendo
sull’appello di F.A. e di C.M.G.
contro le decisioni del Tribunale di Nuoro 24.2.2005 – non definitiva
– e 1.7.2005 – definitiva -, in parziale riforma della prima
decisione, accerta che il rapporto di lavoro subordinato tra gli
appellanti e P.G., quale collaboratrice domestica
convivente, era intercorso dall’aprile 1992 al febbraio 2000 (e non
fino a maggio 2000 come disposto dalla decisione appellata) ed
esclude altresi’ il diritto della P. al risarcimento del danno
nella misura di Euro 10.000,00 riconosciuto dal giudice di primo
grado. Rigetta l’appello contro la sentenza definitiva recante la
condanna in solido degli appellanti al pagamento in favore della
P. di Euro 55.203,22, nonche’ alla regolarizzazione della
posizione previdenziale.
2. La Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari –
ritiene comprovato – da presunzioni e deposizioni testimoniali – che
la P. avesse instaurato, convivendo con i coniugi F. –
C., un rapporto di lavoro subordinato domestico, dovendosi
escludere la riconducibilita’ delle prestazioni ad una relazione di
natura affettiva; accerta che la P. aveva lavorato
continuativamente, senza fruire di ferie e di riposto nelle
festivita’; esclude che vi fosse prova del diritto al risarcimento
del danno, ulteriore rispetto alla rivalutazione monetaria e agli
interessi legali, derivante dall’inadempimento dell’obbligazione
retributiva.
3. Vi e’ ricorso principale di F.A. e C.M.
G. articolato in sette motivi, ulteriormente precisati con
memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e ricorso
incidentale della resistente, mediante controricorso, P.
G., articolato in tre motivi
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la
stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione
dell’art. 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., unitamente a vizio di
motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto comprovata da
presunzioni la pretesa della P. pur in presenza di un
comportamento processuale di questa (fatti allegati nel ricorso
introduttivo poi accertati come contrari al vero) che escludeva il
requisito della gravita’, precisione e concordanza degli indizi.
2.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ risulta formulata una censura
generica, espressa in termini astratti e priva di riferimenti
concreti ai fatti che sarebbero stati ritenuti provati mediante
presunzioni.
3. Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto (artt.
2094 e 2697 c.c., artt. 116 e 244 c.p.c.) e vizio di motivazione,
perche’ le prestazioni di lavoro domestico in regime di
subordinazione, a giudizio del giudice del merito, sarebbero state
provate in base ad una inesistente presunzione di onerosita’ ed a
deposizioni testimoniali che si limitavano a riferire di quanto aveva
raccontato la P..
3.1. Con il terzo motivo, gli stessi vizi denunciati con il secondo
motivo sono riferiti all’omessa considerazione delle deposizioni
testimoniali che, unitamente a quanto poteva desumersi dalle pagine
del diario della P., prodotte nel giudizio di appello,
dimostravano come la pretesa domestica fosse trattata come persona di
famiglia, non obbligata ad alcuna prestazione lavorativa se non nei
limiti di una collaborazione volontaria, mentre con assoluta
prevalenza le faccende domestiche erano svolte proprio dalla C.,
peraltro anche coadiuvata dai suoi familiari che trascorrevano lunghi
periodi presso la sua casa.
3.2. Con il quarto motivo e’ censurato per vizio di motivazione
l’accertamento secondo cui, nei due anni precedenti il rapporto di
lavoro dedotto in causa, la P. gia’ aveva lavorato come
collaboratrice domestica per due-tre ore settimanali e l’affermazione
che la circostanza costituiva indizio della natura subordinata anche
del secondo rapporto. Si deduce che l’accertamento risulta
incongruamente fondato sul mero fatto che la P. frequentasse
l’abitazione dei coniugi e sulla mancata contestazione dei convenuti,
mentre in realta’ la contestazione vi era stata e dalla deposizione
del teste G. risultavano circostanze idonee ad escludere
qualsiasi attivita’ di lavoro subordinato.
3.3. Il secondo, terzo e quarto motivo devono essere esaminati
congiuntamente nell’ambito di un discorso unitario.
Esito dell’esame e’ il giudizio di non fondatezza dei motivi secondo
e terzo e di inammissibilita’ del quarto.
3.4. Si osserva in diritto che la piu’ recente giurisprudenza della
Corte precisa che, in presenza di prestazioni di attivita’ che
oggettivamente siano riconducibili al lavoro subordinato, si deve
presumere che l’esecuzione trovi titolo nel contratto tipico a
prestazioni corrispettive di cui all’art. 2094 c.c.. Questa
presunzione puo’ essere superata fornendo la prova dell’esistenza di
vincoli di solidarieta’ ed affettivita’, alternativi rispetto ai
vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, idonei a
costituire la causa di prestazioni gratuite (Cass. 7/8/2008, n.
21365; 26/1/2009, n. 1833).
In particolare, e con specifico riferimento alla collaborazione
domestica prestata in situazione di convivenza, l’esistenza di un
rapporto a prestazioni corrispettive deve essere escluso solo in
presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi
tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un
rapporto meramente spirituale, affettivo o sessuale, ma dia luogo
anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla
vita e alle risorse della famiglia di fatto (vedi Cass. 27 dicembre
1999, n. 14579; 13 dicembre 1986, n. 7486; 16 giugno 1978, n. 3012).
In conclusione, in via generale, ogni attivita’ oggettivamente
configurabile come prestazione di lavoro deve presumersi effettuata a
titolo oneroso, ma puo’ essere ricondotta ad un rapporto diverso
istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla
gratuita’ della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza
della finalita’ di solidarieta’ in luogo di quella lucrativa, fermo
restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del
merito e’ incensurabile in sede di legittimita’ se immune da errori
di diritto e da vizi logici (vedi Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602).
3.5. A queste regole di diritto si e’ conformata la sentenza
impugnata e i relativi accertamenti di fatto sono giustificati con
motivazione sufficiente e logica.
I fatti accertati, infatti, hanno condotto il giudice del merito, da
una parte, ad affermare che erano state rese dalla P.
prestazioni oggettivamente corrispondenti allo schema del lavoro di
una collaboratrice domestica convivente; dall’altra, ad escludere,
applicando correttamente i principi di diritto sopra enunciati e con
ragionamento logicamente plausibile, che fosse comprovata
l’instaurazione di quella comunanza di interessi che attrae il
rapporto nell’orbita del vincolo di solidarieta’.
3.6. In relazione al primo degli indicati accertamenti, rileva il
giudice del merito che la prova testimoniale (in particolare, le
deposizioni dei familiari della P. e di un’assistente sociale in
ordine a quanto riferito loro dalla P. stessa, ma anche altri
elementi acquisiti alla causa) dimostrava che la P. svolgeva
lavori domestici ed accudiva due bambine in una famiglia dove
entrambi i coniugi lavoravano.
In ordine al secondo, osserva che: non vi era alcun vincolo
familiare; l’inserimento nello stato di famiglia dimostrava solo la
convivenza, mentre la decisione di accogliere la P. in casa
perche’ bisognosa di aiuto e l’intento altruistico che ne sarebbe
stato alla base non assumevano rilevanza ai fini della qualificazione
del rapporto; i fatti riferiti dai alcuni testimoni (arredo della
camera della P., piccoli doni, partecipazione alle attivita’
proprie della famiglia come incontri, feste, pranzi, ecc., aiuto
prestato dai familiari dei coniugi F. – C.,
collaborazione di un’amica di famiglia per l’accompagnamento a scuola
delle bambine con autovettura, l’esonero da alcune attivita’
domestiche che la C. si riservava), se dimostravano un intenso
vincolo affettivo originato dal rapporto di convivenza, non
escludevano l’obbligo di curare le bambine (esigenza che richiedeva
la partecipazione della P. alle diverse attivita’ familiari) e
di occuparsi delle faccende domestiche richieste dalle esigenze della
famiglia.
3.7. Si deve pertanto concludere nel senso che le censure formulate
con i primi due motivi non hanno fondamento perche’ il giudice del
merito ha preso in esame tutti i fatti rilevanti acquisiti alla causa
e li ha valutati in modo logicamente plausibile, cosi’ da sottrarre
la motivazione al sindacato di legittimita’.
Resta assorbito l’esame del terzo motivo in quanto concernente un
punto che, alla stregua di quanto osservato, non assume valore
decisivo, restando irrilevante ai fini della qualificazione del
rapporto dedotto in causa che nel periodo precedente la sua
costituzione vi fossero state o non prestazioni di lavoro domestico
per due-tre ore settimanali.
4. Con il quinto motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art.
2697 c.c., e vizio di motivazione, la sentenza impugnata e’ censurata
per aver riconosciuto il diritto della P. al compenso per il
lavoro prestato nelle domeniche e negli altri giorni festivi, pur in
assenza di qualsiasi elemento di prova, nonche’ il diritto
all’indennita’ sostitutiva delle ferie, in contrasto con la prova di
numerosi periodi di vacanza fruiti dalla P..
4.1. Il motivo e’ fondato.
E’ pacifico nella giurisprudenza della Corte che il lavoratore che
agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennita’
sostitutiva delle ferie non godute, oppure dei compensi per il lavoro
prestato nei giorni destinati al riposo settimanale e in altri giorni
festivi, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attivita’
lavorativa nei detti giorni, atteso che l’espletamento di attivita’
lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di
effettivo lavoro annuale o settimanale si pone come fatto costitutivo
dell’indennita’ suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere
di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. 22/12/2009, n.
26985; 16/02/2007, n. 3619; 20/03/2004, n. 5649).
4.2. A quanto principio non si e’ attenuta la sentenza impugnata
omettendo di individuare fatti che potessero dimostrare, anche solo
in via presuntiva, il lavoro prestato in eccedenza, limitandosi a
desumere la violazione del diritto alle ferie e al riposo settimanale
e festivo dalla “messa a disposizione delle energie lavorative per
l’intera giornata, in ogni giorno compresi quelli festivi, escludendo
altresi’ che brevi interruzioni del rapporto (viaggi, raduni
dell’azione cattolica, ecc.) comprovassero la regolare fruizione
delle ferie e di pause, onde la prestazione lavorativa ben poteva
dirsi “ininterrotta”.
Si tratta, all’evidenza, di un’affermazione le cui basi restano del
tutto indefinite, non potendosi trarre dalla continuita’ del rapporto
di lavoro la conseguenza della prestazione resa senza interruzione
per ferie e riposi, affermazione che finisce in sostanza per
invertire l’onere della prova.
5. Con il sesto motivo e’ denunziata violazione degli artt. 279 e 324
c.p.c., vizio in cui sarebbe incorsa la sentenza definitiva per avere
statuito anche in ordine all’obbligo dei coniugi F. – C.
di “regolarizzazione dell’aspetto assicurativo e previdenziale
dell’intero rapporto”, sebbene questo obbligo non fosse compreso nel
dispositivo della sentenza non definitiva, che rinviava al definitivo
esclusivamente la determinazione del quantum.
5.1. Il motivo non e’ fondato.
La sentenza non definitiva aveva accertato la sussistenza del
rapporto di lavoro subordinato e gli obblighi che ne derivavano (tra
i quali, sia pure solo in motivazione, l’obbligo alla
regolarizzazione previdenziale). Proprio il fatto che nel dispositivo
non fossero menzionati gli obblighi previdenziali e assistenziali,
consentiva al giudice di precisarli nella sentenza definitiva, quale
conseguenza degli accertamenti contenuti nella sentenza non
definitiva, dovendosi escludere qualsiasi contraddizione tra le due
decisioni.
6. Con il settimo e ultimo motivo del ricorso principale si afferma
che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi e comunque omesso
di motivare sul perche’, una volta riconosciuto il carattere oneroso
del rapporto, le diverse attribuzioni patrimoniali pacificamente
ricevute dalla P. (numerosi “regali”, pagamento del conto del
dentista per L. 1.700.000; spese per l’abbigliamento, “mance”) non
dovessero essere considerate di natura retributiva.
6.1. Il motivo e’ fondato perche’ il giudice del merito ha omesso
qualsiasi valutazione su questa deduzione difensiva (subordinata),
che trova il suo fondamento nel principio generale (espresso, sia
pure in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale dalla
L. n. 153 del 1969, art. 12) secondo cui le erogazioni qualificate
come liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti non hanno
natura retributiva a condizione che: a) non sussista alcun obbligo
rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni
siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia
alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse e le
prestazioni lavorative. …;
7. Con i primi due motivi del ricorso incidentale si domanda la
cassazione della sentenza impugnata per avere, in violazione di legge
(artt. 2, 3, 4, 32 e 36 Cost., artt. 20423 e 2087 c.c.) e con vizio
di motivazione, respinto la domanda di risarcimento del danno
derivante dall’inadempimento dell’obbligazione retributiva ed
ulteriore rispetto alla rivalutazione agli interessi legali,
trattandosi di danno derivante dalla lesione di diritti fondamentali,
di natura non patrimoniale e percio’ in re ipsa. In ogni caso (la
censura e’ oggetto specifico del secondo motivo), erano acquisiti al
processo fatti (come il mancato godimento del riposo nel giorni
festivi e la mancata fruizione delle ferie) idonei a costituire
presunzioni in ordine alla sussistenza del danno non patrimoniale.
7.1. I due motivi, unitariamente esaminati, vanno rigettati perche’
la sentenza impugnata, affermando che mancavano del tutto allegazioni
e prova del danno non patrimoniale, si e’ conformata al principio di
diritto secondo il quale il danno non patrimoniale include in se’
tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il
danno esistenziale; quest’ultimo, a differenza del danno morale (che
ha natura emotiva e interiore) e del danno biologico (subordinato
alla lesione dell’integrita’ psico-fisica del danneggiato
medicalmente accertabile), consiste nel pregiudizio, oggettivamente
accertabile, che l’illecito (nella specie, del datore di lavoro)
abbia cagionato sul fare a-reddituale del soggetto, alterandone
abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri,
sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per
l’espressione e la realizzazione della sua personalita’ nel mondo
esterno; la natura risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria,
non conoscendo il nostro ordinamento l’istituto della sanzione civile
o pena privata) del danno esistenziale postula che, dello stesso,
venga fornita la prova dall’istante, con riferimento non soltanto al
fatto costituivo dell’illecito (nella specie, l’inadempimento del
datore di lavoro), ma anche alle relative conseguenze (relativamente
cioe’ al quomodo la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di
vita del soggetto), prova il cui onere puo’, peraltro, ritenersi
assolto attraverso tutti i mezzi che l’ordinamento processuale pone a
disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova
testimoniale a quella per presunzioni. La mancanza di allegazioni
sulla natura e sulle caratteristiche del danno esistenziale
impedisce, pertanto, al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma
equitativa, perche’ questa, onde non trasmodare nell’arbitrio,
necessita pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi (Cass. sez.
un., 24/03/2006, n. 6572). Di conseguenza, indipendentemente
dall’esito degli ulteriori accertamenti richiesti dall’accoglimento
del quinto motivo, e’ infondata anche la pretesa al risarcimento del
danno non patrimoniale per l’eventuale mancato godimento delle ferie
e dei riposi.
8. Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione
dell’art. 414 c.p.c., e vizio di motivazione per avere la sentenza
impugnata ritenuto non utilizzabile, ai fini della prova della natura
subordinata gia’ del primo rapporto di lavoro domestico per alcune
ore la settimana, del verbale redatto dall’Ispettorato del lavoro
perche’ tardivamente depositato nel giudizio di primo grado, senza
considerare che si trattava di documento formato in data 13 giugno
2001, successivamente al deposito del ricorso.
8.1. Il rigetto dei motivi secondo e terzo, con assorbimento del
quarto, preclude l’esame di questo motivo del ricorso incidentale per
difetto di interesse.
9. Conclusivamente, sono accolti i motivi quinto e settimo del
ricorso principale, sono rigettati i motivi secondo, terzo e sesto e
dichiarati inammissibili il primo e il quarto motivo dello stesso
ricorso; e’ rigettato il ricorso incidentale. In relazione ai motivi
accolti la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte di
appello di Cagliari perche’ proceda ad un nuovo accertamento in
ordine ai seguenti punti: a) se risulti comprovata, in tutto o in
parte, il mancato godimento delle ferie annuali e dei riposi
settimanali e festivi da parte della P.; b) se alle attribuzioni
patrimoniali ricevute dalla P. nel corso del rapporto di lavoro
possa riconoscersi natura di retribuzione. Il giudice del rinvio e’
incaricato anche di regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie i motivi quinto e settimo del
ricorso principale, dichiara inammissibili i motivi primo e quarto,
rigetta i motivi secondo, terzo e sesto dello stesso ricorso. Rigetta
i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiara assorbito il
terzo motivo dello stesso ricorso. Cassa la sentenza impugnata e in
relazione ai due motivi del ricorso principale accolti e rinvia la
causa alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione anche
per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro,
il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010