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Cassazione: l’illecito del lavoratore non è punibile con la riduzione della retribuzione

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Cassazione: l’illecito del lavoratore non è punibile con la riduzione della retribuzione

#ANNO/NUMERO 2011/00896       #SEZ L                   #NRG 2006/17060
#UDIENZA DEL 06/07/2010                      #DEPOSITATO IL 17/01/2011
#MASSIMATA NO#RICORRENTE             b.S.
#AVV RICORRENTE xxx
#RESISTENTE           s.M.
#AVV RESISTENTE xxx

REPUBBLICA ITALIANA           Ud. 06/07/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 17060/2006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI   Federico                            – Presidente  –
Dott. MONACI    Stefano                        – rel. Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro                          – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo                            – Consigliere –
Dott. PICONE    Pasquale                            – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17060-2006 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA  DELLE
MEDAGLIE  D’ORO  169 (STUDIO LEGALE DI xxx),  presso  lo
studio  dell’avvocato  xxx che lo  rappresenta  e  difende
unitamente  agli  avvocati xxx, xxx,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO  41,
presso   lo   studio  dell’avvocato  STUDIO  xxxx,
rappresentata e difesa dall’avvocato xxx, giusta mandato a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza n. 635/2005 della CORTE D’APPELLO  di  CATANIA,
depositata il 26/10/2005 R.G.N. 1220/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
06/07/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;
udito l’Avvocato xxx
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La  controversia concerne differenze retributive e sul TFR  richieste
dal  signor              B.S. dal 1987 al 1995  (quando  era  stato
licenziato)  per  il  lavoro svolto presso la ricevitoria  del  lotto
gestita  prima  dal  signor              S.S. e poi  dalla  signora
S.M..
Costituitosi il contraddicono, ed effettuata l’attivita’ istruttoria,
il   giudice  di  primo  grado  accoglieva  parzialmente  il  ricorso
condannando la convenuta           S.M. al pagamento di  poco  piu’
di  dodicimila  Euro, oltre accessori. In secondo grado,  invece,  la
Corte  d’Appello di Catania andava in contrario avviso  e  accoglieva
l’impugnazione della     S. rigettando le domande del     B..
La sentenza argomentava:
che  i  contratti  collettivi  di lavoro  non  erano  vincolanti  nei
confronti  dei  soggetti che, come le parti del giudizio,  non  erano
iscritti  alle  organizzazioni stipulanti;  che,  di  conseguenza,  i
minimi  previsti dalla contrattazione collettiva non potevano  essere
assunti  necessariamente a parametri di quella  retribuzione  equa  e
sufficiente prescritta dall’art. 36 Cost.;
che   non   poteva  essere  considerare  inadeguata  la  retribuzione
percepita  dal     B., che si distaccava per appena l’il per  cento
da quella indicata dalla contrattazione collettiva.
Era  errata  percio’ la sentenza di primo grado che aveva individuato
la retribuzione adeguata applicando le tariffe sindacali al 100%.
Avrebbe  dovuto tenersi conto, invece, del fatto che si  trattava  di
una  piccola azienda, operante in una situazione economica in  crisi,
come quella del Mezzogiorno d’Italia.
La sentenza sottolineava, infine, che, sul piano della qualita’ della
prestazione,  si  doveva  tenere conto che, pur  nel  rispetto  della
presunzione  di  non colpevolezza fino alla condanna  definitiva,  il
B.  era imputato dei reati previsti dall’art. 314 c.p.  e  art.
640  c.p., comma 1, per fatti commessi nell’attivita’ lavorativa alle
dipendenze della     S., e che ne erano emerse circostanze tali  da
incrinare il rapporto di fiducia che doveva sussistere fra datore  di
lavoro e dipendente.
Avverso la sentenza di appello, pubblicata il 26 ottobre 2005, e, per
quanto  risulta, non notificata, il     B. ha proposto ricorso  per
cassazione,  con  cinque  motivi  di  impugnazione,  notificato,   in
termine, il 24 maggio 2006.
L’intimata               S.M.   ha  resistito   con   controricorso
notificato, in termine, il 30 giugno 2006.
Entrambe  le  parti hanno depositato memorie difensive,  due  memorie
successive  il  ricorrente      B.,  ed  una  memoria  soltanto  la
resistente     S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.  Nel  primo  motivo  di  impugnazione il  ricorrente  denunzia  la
nullita’  della sentenza per contraddittorieta’ tra il dispositivo  e
la  motivazione,  e  la  manifesta illogicita’ della  motivazione  di
rigetto  delle  domande del     B. in relazione al  dispositivo  di
rigetto delle domande della           S.M..
La contraddizione comportava una insanabile nullita’ della pronunzia.
2. Nel secondo motivo il ricorrente deduce la nullita’ della sentenza
per violazione e disapplicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c..
Il  ricorrente  lamenta  che la sentenza  abbia  recepito  una  nuova
eccezione  di merito proposta tardivamente dalla     S. nelle  note
illustrative finali per l’udienza di discussione, quella secondo  cui
i   minimi   fissati  dalla  contrattazione  collettiva   non   erano
applicabili  alla ditta della     S., che era una  piccola  impresa
operante   nel   Mezzogiorno;  oltre  tutto,  questa  eccezione   era
incompatibile  con  le  difese  della  memoria  di  costituzione  nel
giudizio  di primo grado, in cui, invece, la     S. aveva  eccepito
di avere applicato la contrattazione collettiva.
Il ricorrente contesta anche, nel merito, che sussistessero prove del
fatto che quella della     S. fosse una piccola impresa, e comunque
che  quella  dei  gestori del lotto fosse un’attivita’  economica  in
crisi.
3.  Nel terzo motivo di impugnazione il     B. denunzia la nullita’
della  sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..  Lamenta
che la sentenza si sia basata appunto arbitrariamente, e senza nessun
supporto  probatorio,  sul  preteso  carattere  di  piccola   impresa
operante nel mezzogiorno dell’attivita’ gestita dalla     S., e non
abbia  tenuto  conto  invece  degli elementi  di  prova  raccolti  in
giudizio, ne’ del fatto che la stessa     S. avesse sostenuto nella
memoria  di  costituzione e difesa in primo  grado  di  avere  inteso
pagare e pagato al     B. i minimi previsti CCNL del commercio.
4.  Nel  quarto  motivo  il  ricorrente denunzia  la  nullita’  della
sentenza  per violazione e disapplicazione e/o falsa applicazione  ed
erronea interpretazione della L. n.300 del 1970, art. 36, dell’art.36
Cost., e dell’art. 27 Cost., comma 2.
Le  violazioni  lamentate  sarebbero  derivate  dal  fatto  di  avere
ritenuto che un’azienda concessionaria di pubblici servizi, nel  caso
specifico   una   rivendita  di  tabacchi  e   concessionaria   della
Lottomatica,  tenuta per legge a corrispondere una  retribuzione  non
inferiore   ai   minimi  della  contrattazione  collettiva,   potesse
corrispondere  una  retribuzione  inferiore  dell’undici  per   cento
rispetto a quei minimi, e non corrispondere la 13 e la 14 mensilita’.
Ne’  poteva  rilevare ai fini della congruita’ della retribuzione  il
fatto  che  il      B.  fosse stato accusato  di  fatti  penalmente
rilevanti commessi nel corso della prestazione di lavoro.
5.  Nel  quinto ed ultimo motivo di impugnazione il     B. denunzia
la  nullita’  della sentenza per erronea, illogica,  insufficiente  e
contraddittoria  motivazione  su punti decisivi  della  controversia,
riscontrabili  d’ufficio  e  prospettati  dalle  parti,   in   ordine
all’applicazione da parte della datrice di lavoro dei minimi del CCNL
del  commercio ed in ordine all’estraneita’ delle accuse penali  alta
retribuzione spettante.
6.  Il  primo  motivo  di impugnazione, sull’esistenza  di  vizi  nel
dispositivo  della  sentenza impugnata, prospetta  una  questione  di
carattere  procedurale  che,  nel  caso  di  specie,  e’  logicamente
successiva  rispetto  agli altri motivi che  concemono  questioni  di
merito, e che pertanto debbono essere esaminati per primi.
7.   Il   secondo  motivo  di  impugnazione  e’  infondato,  per   la
considerazione assorbente che quella relativa al carattere di piccola
impresa della attivita’ della resistente non e’ una eccezione, ma una
semplice argomentazione difensiva, che poteva essere svolta anche  in
un momento successivo al primo atto di costituzione in giudizio.
8.  I  successivi motivi di impugnazione sul merito, il terzo, ed  il
quarto  ed  il  quinto, sono strettamente connessi, e debbono  essere
trattati congiuntamente.
A differenza del secondo motivo, questi ultimi sono fondati.
9.  L’argomentazione  secondo  cui la  qualita’  di  piccola  impresa
operante nel Mezzogiorno giustificherebbe la mancata applicazione dei
minimi della contrattazione collettiva e’ infondata nel merito.
Le  tabelle  salariali allegate alla contrattazione  collettiva  sono
state  elaborate  dalle  contrapposte parti sindacali  tenendo  conto
anche dell’esistenza e delle esigenze delle piccole imprese, ed anche
delle difficolta’ in cui si potevano trovare quelle che operavano  in
alcune zone del paese.
Non  per  caso  quelli previsti dalla contrattazione collettiva  sono
appunto dei minimi salariali.
Il ricorrente fonda la propria richiesta sulla violazione dell’art.36
Cost.,  che impone al datore di lavoro di corrispondere al dipendente
una  retribuzione proporzionata alla quantita’ ed alla  qualita’  del
lavoro prestato.
L’applicazione di questi criteri comporta un giudizio equitativo, che
deve essere motivato.
La  retribuzione proporzionata prescritta dalla norma  costituzionale
e’,  nella  normalita’ dei casi, quella fissata dalle  parti  sociali
contrapposte  nella  contrattazione collettiva.  Per  discostarsi  da
questo  criterio  consolidato  e  ritenere  adeguata  la  motivazione
corrisposta  al     B., la motivazione della sentenza impugnata  ha
fatto  riferimento  genericamente alle  retribuzioni  correnti  nelle
piccole   imprese   operanti   nel  mezzogiorno   d’Italia,   e   non
specificamente a quelle delle ricevitorie del gioco del lotto,  senza
fornire nessun riferimento ad elementi concreti, e senza tener  conto
del  fatto  notorio che condizioni generali di crisi economica  (come
quelle   esistenti,   in   particolare,  nel  Mezzogiorno   d’Italia)
favoriscono il diffondersi del gioco del lotto (e di quelli  affini),
non il contrario, e percio’ l’attivita’ delle ricevitorie.
L’argomentazione  posta alla base della valutazione  del  giudice  di
merito  sull’adeguatezza della retribuzione anche per  verificare  se
non  vi sia stata una violazione del principio costituzionale di  cui
all’art.36 Cost., e’ dunque irrazionale ed insufficiente.
Ne  sussiste,  infine, alcun rapporto tra le accuse mosse  al  signor
B.  e  la  determinazione delle differenze retributive  di  sua
spettanza.
Il  fatto  che il lavoratore subordinato abbia commesso un  illecito,
con conseguente danno patrimoniale, a discapito del datore di lavoro,
legittima   quest’ultimo   a  proporre  un’azione   di   risarcimento
(eventualmente  in via riconvenzionale, qualora il  lavoratore  abbia
agito  per  il  pagamento della retribuzione) e ad  ottenere  poi  la
compensazione  con  i  controcrediti  del  lavoratore,  ma  non   gli
attribuisce  il  diritto di ottenere dal giudice una riduzione  delle
retribuzioni dovute al prestatore, in sede di adeguamento ex art.  36
Cost., comma 1.
10. Rimane, infine, da esaminare il primo motivo di impugnazione, che
propone una problematica logicamente successiva, che rimane assorbita
dall’accoglimento dei motivi di merito.
Non  e’  esatto  che sussiste un contrasto fra il  dispositivo  e  la
motivazione;  si  e’  verificato,  piuttosto,  un  errore   materiale
all’interno   dello  stesso  dispositivo,  con   un   contrasto   tra
l’accoglimento  dell’appello, ed il rigetto  delle  domande  proposte
dall’appellante (vale a dire dalla signora           S.M.).
E’  problematico  se l’errore materiale del giudice di  merito  possa
essere corretto dal giudice di cassazione (in senso contrario,  Cass.
civ., 20 febbraio 2006, n.3656), ma – come si e’ detto – nel caso  di
specie  la  censura rimane assorbita dall’accoglimento dei successivi
motivi di impugnazione sul merito.
11.   Conclusivamente,  dunque,  il  ricorso  deve   essere   accolto
relativamente   al   terzo,  il  quarto  ed  al  quinto   motivo   di
impugnazione, con il rigetto del secondo motivo e l’assorbimento  del
primo.
La  sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la
causa rimessa per un nuovo esame da compiere secondo i principi ed  i
criteri esposti in motivazione, ad un nuovo giudice di merito, che si
individua  nella Corte d’Appello di Caltanissetta, cui  e’  opportuno
rimettere  anche  la  liquidazione delle  spese  di  questa  fase  di
legittimita’.
P.Q.M.
La  Corte accoglie il ricorso relativamente al terzo, al quarto ed al
quinto motivo di impugnazione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata  in  relazione ai motivi accolti, e rinvia,  anche  per  le
spese alla Corte d’Appello di Caltanissetta.
Cosi’ deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011
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