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La Cassazione ribadisce: è legittimo licenziare i “furbetti della 104”

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La Cassazione ribadisce: è legittimo licenziare i “furbetti della 104”

La Suprema Corte, con sentenza n. 21529 del 20 agosto 2019, ritorna sul dibattuto tema dei cosiddetti “furbetti della 104”,  di cui già abbiamo dato conto in precedenza.

La Sezione Lavoro ha confermato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui costituisce giusta causa di licenziamento l’utilizzo da parte del lavoratore di un permesso ex Legge n. 104/1992 in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile in ragione della violazione delle finalità per cui il beneficio è concesso nonché in presenza di una condotta chiaramente lesiva della buona fede, con conseguente lesione dell’affidamento riposto dal datore di lavoro.

La Corte, infatti, ha ribadito come l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso debba porsi in relazione diretta con l’esigenza per cui il diritto stesso è riconosciuto, e cioè l’assistenza al disabile.

In altri termini, la norma di riferimento non consente affatto di utilizzare il permesso in questione per necessità diverse da quelle specificatamente previste.

Ciò in quanto la concessione del beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile esclusivamente in presenza di esigenze riconosciute dalla legge (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.

Pertanto, il diritto di ottenere un permesso dal lavoro per prestare assistenza al familiare disabile deve essere perseguito in maniera coerente con la sua funzione, ricorrendo, in caso contrario, un uso improprio o un vero e proprio abuso del diritto, integrante una condotta talmente grave da giustificare il licenziamento disciplinare del lavoratore.

Il testo completo della decisione: Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 21529 del 2019.

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