Cassazione: le questioni circa gli incarichi dirigenziali nella sanità rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25347-2006 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA
DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ABBAMONTE ANDREA, RUMOLO MAURIZIO, PIACCI BRUNO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
111 , presso lo studio dell’avvocato xxxx,
che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso
– controricorrente –
e contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE
GIOVANNI PASCALE”, B.F.M., C.M.
V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4243/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 13/09/2005 R.G.N. 9204/04 +1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame, ha confermato la
sentenza di primo grado che, su domanda del dottor M.A.
contro l’Istituto nazionale per lo studio della cura dei tumori –
Fondazione Pascale e il dottor P.G. aveva annullato
il procedimento concorsuale indetto dall’Istituto per il conferimento
dell’incarico di direzione del servizio di oncologia sperimentale di
biologia molecolare e di tutti gli atti consequenziali, compresa la
Delib. Commissariale 20 novembre 2000, n. 813 di nomina del P.
a tale incarico, ed aveva condannato la Fondazione al risarcimento
dei danni a favore del M. liquidati equitativamente in Euro
15.000. La Corte rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione,
ha ritenuto in estrema sintesi che il P. non avesse i titoli
previsti dal bando per essere ammesso alla selezione, e che il
M., essendo stato estromesso dalla conduzione del servizio del
quale aveva sino ad allora avuto la responsabilita’ a seguito della
nomina del P. avesse subito un danno che, trattandosi di un
dirigente e di un competente ricercatore e tenuto conto
dell’anzianita’ di servizio, appariva piu’ che equo liquidare nei
termini ritenuti dal Tribunale.
P.G. chiede la cassazione di questa sentenza con
ricorso per cinque motivi.
M.A. resiste con controricorso.
L’Istituto nazionale Fondazione Giovanni Pascale non ha svolto
attivita’ difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, allegato E e, in ogni
caso, del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. aapharma.com 165, art. 63.
Si assume, anzitutto, che, ritenendo che il bando di concorso
richiedesse la maturazione di esperienza nel campo del settore
oncologico, la Corte di merito ha individuato un requisito non
previsto dal bando pervenendo cosi’ alla sua disapplicazione, in
assenza di alcuno dei vizi che la consentirebbero.
Si assume poi che cosi’ facendo il giudice si sarebbe
inammissibilmente sostituito alla valutazione dell’amministrazione.
Si eccepisce infine che sulla giurisdizione del giudice
amministrativo si sarebbe formato il giudicato a seguito della
sentenza del Tar – Campania 13 ottobre 2000 n. 3759, resa su ricorso
del M. avverso la reiezione della sua istanza di ricusazione
di uno dei membri della commissione esaminatrice.
I primi due profili di censura sono infondati perche’ non tengono
conto del principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore
sanitario, anche con riferimento al periodo successivo alla riforma
operata con il D.Lgs. 19 luglio 1999, n. 229, di modifica del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, e’ sottratto all’espletamento di procedure
concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali
riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ed affidato
al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti
dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario; cio’
coerentemente con la disciplina dei rapporti di pubblico impiego, la
quale si impernia sul principio per cui gli atti che si collocano al
di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici
pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono
espressione della capacita’ di diritto privato e, correlativamente, i
poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come
in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non e’
quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati, (v. per
tutte, Cass. Sez. Un.. 10995/2002; 7621/2003).
Il terzo profilo e’ infondato data la diversita’ di oggetto tra la
controversia decisa dal Tar e quella incardinata dinanzi al giudice
ordinario.
Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 1218 c.c., artt. 1418 e 1425 c.c. nonche’
dell’art. 112 c.p.c. – difetto di motivazione su un punto decisivo
della controversia.
Si addebitaalla sentenza impugnata di avere, omettendo peraltro di
pronunziare sulla ammissibilita’ di siffatta statuizione,
autoritativamente costituito il rapporto dirigenziale fra la
Fondazione e il M., previo annullamento non solo della
procedura selettiva ma anche degli atti ad essa consequenziali ed in
particolare della delibera di nomina del P. e del relativo
contratto di assunzione. Cio’ costituirebbe esercizio di un potere
non previsto dalla legge in relazione ad un atto dalla stessa
sentenza qualificato come negoziale, e contrasterebbe con il
principio secondo cui nei confronti della p.a., quando questa
eserciti poteri di natura privatistica, e’ consentito solo il
controllo circa la conformita’ del comportamento a correttezza e
buona fede.
Il motivo e’ infondato.
Quanto al primo profilo di censura, va osservato che la sentenza di
primo grado, confermata sul punto dalla Corte d’Appello non ha
affatto assegnato al M. lo stesso incarico assegnato al
P., ma ha annullato il relativo contratto di assunzione di
quest’ultimo in conseguenza dell’annullamento di tutti gli atti della
relativa procedura, ordinando alla Fondazione il ripristino della
situazione precedente. Quindi, nel primo profilo, il motivo censura
una statuizione che la sentenza impugnata in realta’ non contiene.
Quanto al secondo profilo, la Corte di merito, una volta riconosciuto
che l’incarico non era stato conferito in conformita’ del bando, ha
in sostanza ritenuto che vi fosse stata violazione delle norme di
legge che. del resto in armonia con il principio costituzionale
fissato dall’art. 97 Cost., prescrivono la suddetta conformita’, e ne
e’ ha tratto le necessarie conseguenze sulla validita’ dell’atto.
Con il terzo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c. Omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto
decisivo della controversia.
Si addebita alla sentenza impugnata di aver interpretato il bando di
concorso in violazione sia del criterio di interpretazione letterale
che di quello di interpretazione complessiva delle clausole.
Il motivo e’ infondato.
La Corte di merito nell’esaminare l’avviso per il conferimento della
direzione del servizio Servizio di Oncologia Sperimentale “B” –
Biologia Molecolare ha notato che fra i requisiti specifici richiesti
per la partecipazione erano previste l’anzianita’ di servizio di
sette anni, di cui cinque nella disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero
l’anzianita’ di servizio di dieci anni nella disciplina ed ha
rilevato che lo stesso avviso richiamava per le tabelle delle
discipline e delle specializzazioni equipollenti il D.M. Ministero
Sanita’ 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, precisando che i
requisiti alternativi alla specializzazione, se non esistente, non
potevano essere valutati in alcuna altra maniera.
La Corte di merito ha poi notato che per l’incarico in questione era
richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia o in biologia
e, in alternativa alla specializzazione (non esistente) una
documentata esperienza nel settore attestata mediante certificazione
rilasciata dal rispettivo datore di lavoro dalla quale risultasse la
conoscenza delle metodiche di biologia molecolare e l’esperienza
acquisita in tale campo.
La Corte ha quindi osservato che requisiti per il conferimento
dell’incarico erano congiuntamente una qualificata anzianita’ di
servizio ed una particolare specializzazione, o in mancanza di
quest’ultima una prolungata attivita’ decennale nella disciplina.
Quindi – secondo la Corte – il requisito dell’anzianita’ decennale
poteva sostituire la specializzazione nella disciplina, nel caso di
specie non esistente, ma non poteva surrogare l’anzianita’
quinquennale nella disciplina equipollente, da valutarsi secondo le
previsioni del cit. D.M. 30 gennaio 1998.
La Corte ha rilevato in proposito che nelle tabelle richiamate in
detto decreto ministeriale, attraverso l’ulteriore richiamo al D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 484, non si trovava alcuna menzione ne’ della
biologia molecolare ne’ delle altre materie indicate nel certificato
del CNR prodotto dal P. a corredo della sua domanda di
partecipazione, ed e’ ha quindi ritenuto non dimostrata la
qualificata anzianita’ di servizio in materia di oncologia
sperimentale – biologia molecolare richiesta per il conferimento
dell’incarico.
Il ricorrente sostiene che la Corte non avrebbe tenuto conto delle
previsioni del bando in base alle quali per l’incarico presso il
Servizio di Oncologia sperimentale “B” veniva richiesta in
alternativa alla specializzazione una documentata esperienza nel
settore dalla quale risultasse la conoscenza delle metodiche di
biologia molecolare e l’esperienza acquisita in tale campo. Ma tale
rilievo, riguardando le alternative alla specializzazione non e’
idoneo a censurare la specifica statuizione della sentenza sulla
necessita’ dell’ulteriore requisito specifico dell’anzianita’ di
servizio.
Il ricorrente, in riferimento a quest’ultimo requisito, critica poi
la sentenza per non aver considerato che le previsioni del bando
relative ai cinque anni di anzianita’ di servizio nella disciplina o
disciplina equipollente erano soddisfatte alla stregua della
attestazione del CNR circa la competenza del P. nel campo della
biologia molecolare e cellulare. Ma anche tale critica non tiene
conto della statuizione del giudice di merito secondo cui, sulla base
dell’avviso, la valutazione della equipollenza tra le discipline era
rimessa esclusivamente alla tabella sopra menzionata.
Con il quarto motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367, 2697 c.c.,
artt. 112, 115, 116, 339, 421, 434 e 437 c.p.c. Omessa insufficiente
e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia.
Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la
produzione documentale effettuata in parte con il ricorso in appello,
in parte in sede di udienza di discussione, sul rilievo che si
trattava di documentazione posteriore alla nomina del P., o
alla costituzione in giudizio in sede di primo grado o correlata a
motivi di appello nuovi od aggiunti.
In proposito si osserva che nessuno di tali documenti e’ riprodotto
nella sua integrita’ nel motivo in esame, facendosi ivi riferimento
ad essi in molti casi attraverso la riproduzione di parte dell’atto
di appello, in altri mediante illustrazione del loro contenuto.
Quindi la censure svolte nel motivo, tutte centrate sulla rilevanza
della documentazione alla quale la Corte aveva negato ingresso, sono
inammissibili (v. in proposito, per tutte, Cass. 2006/18506).
Con il quinto motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2697 c.c.; artt. 414, 339 e 434
c.p.c. Omessa, insufficiente, e/o contraddittoria motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia.
Si censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla misura della
liquidazione del danno in favore del M..
Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse, visto che il
capo censurato contiene una pronunzia di condanna nei confronti della
Fondazione Pascale e non anche del P..
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del
ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio,
liquidate in Euro 20,00 per esborsi, nonche’ ad Euro 3000 per
onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25347-2006 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA
DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ABBAMONTE ANDREA, RUMOLO MAURIZIO, PIACCI BRUNO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
111 , presso lo studio dell’avvocato xxxx,
che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso
– controricorrente –
e contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE
GIOVANNI PASCALE”, B.F.M., C.M.
V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4243/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 13/09/2005 R.G.N. 9204/04 +1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame, ha confermato la
sentenza di primo grado che, su domanda del dottor M.A.
contro l’Istituto nazionale per lo studio della cura dei tumori –
Fondazione Pascale e il dottor P.G. aveva annullato
il procedimento concorsuale indetto dall’Istituto per il conferimento
dell’incarico di direzione del servizio di oncologia sperimentale di
biologia molecolare e di tutti gli atti consequenziali, compresa la
Delib. Commissariale 20 novembre 2000, n. 813 di nomina del P.
a tale incarico, ed aveva condannato la Fondazione al risarcimento
dei danni a favore del M. liquidati equitativamente in Euro
15.000. La Corte rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione,
ha ritenuto in estrema sintesi che il P. non avesse i titoli
previsti dal bando per essere ammesso alla selezione, e che il
M., essendo stato estromesso dalla conduzione del servizio del
quale aveva sino ad allora avuto la responsabilita’ a seguito della
nomina del P. avesse subito un danno che, trattandosi di un
dirigente e di un competente ricercatore e tenuto conto
dell’anzianita’ di servizio, appariva piu’ che equo liquidare nei
termini ritenuti dal Tribunale.
P.G. chiede la cassazione di questa sentenza con
ricorso per cinque motivi.
M.A. resiste con controricorso.
L’Istituto nazionale Fondazione Giovanni Pascale non ha svolto
attivita’ difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, allegato E e, in ogni
caso, del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. aapharma.com 165, art. 63.
Si assume, anzitutto, che, ritenendo che il bando di concorso
richiedesse la maturazione di esperienza nel campo del settore
oncologico, la Corte di merito ha individuato un requisito non
previsto dal bando pervenendo cosi’ alla sua disapplicazione, in
assenza di alcuno dei vizi che la consentirebbero.
Si assume poi che cosi’ facendo il giudice si sarebbe
inammissibilmente sostituito alla valutazione dell’amministrazione.
Si eccepisce infine che sulla giurisdizione del giudice
amministrativo si sarebbe formato il giudicato a seguito della
sentenza del Tar – Campania 13 ottobre 2000 n. 3759, resa su ricorso
del M. avverso la reiezione della sua istanza di ricusazione
di uno dei membri della commissione esaminatrice.
I primi due profili di censura sono infondati perche’ non tengono
conto del principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore
sanitario, anche con riferimento al periodo successivo alla riforma
operata con il D.Lgs. 19 luglio 1999, n. 229, di modifica del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, e’ sottratto all’espletamento di procedure
concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali
riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ed affidato
al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti
dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario; cio’
coerentemente con la disciplina dei rapporti di pubblico impiego, la
quale si impernia sul principio per cui gli atti che si collocano al
di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici
pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono
espressione della capacita’ di diritto privato e, correlativamente, i
poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come
in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non e’
quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati, (v. per
tutte, Cass. Sez. Un.. 10995/2002; 7621/2003).
Il terzo profilo e’ infondato data la diversita’ di oggetto tra la
controversia decisa dal Tar e quella incardinata dinanzi al giudice
ordinario.
Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 1218 c.c., artt. 1418 e 1425 c.c. nonche’
dell’art. 112 c.p.c. – difetto di motivazione su un punto decisivo
della controversia.
Si addebitaalla sentenza impugnata di avere, omettendo peraltro di
pronunziare sulla ammissibilita’ di siffatta statuizione,
autoritativamente costituito il rapporto dirigenziale fra la
Fondazione e il M., previo annullamento non solo della
procedura selettiva ma anche degli atti ad essa consequenziali ed in
particolare della delibera di nomina del P. e del relativo
contratto di assunzione. Cio’ costituirebbe esercizio di un potere
non previsto dalla legge in relazione ad un atto dalla stessa
sentenza qualificato come negoziale, e contrasterebbe con il
principio secondo cui nei confronti della p.a., quando questa
eserciti poteri di natura privatistica, e’ consentito solo il
controllo circa la conformita’ del comportamento a correttezza e
buona fede.
Il motivo e’ infondato.
Quanto al primo profilo di censura, va osservato che la sentenza di
primo grado, confermata sul punto dalla Corte d’Appello non ha
affatto assegnato al M. lo stesso incarico assegnato al
P., ma ha annullato il relativo contratto di assunzione di
quest’ultimo in conseguenza dell’annullamento di tutti gli atti della
relativa procedura, ordinando alla Fondazione il ripristino della
situazione precedente. Quindi, nel primo profilo, il motivo censura
una statuizione che la sentenza impugnata in realta’ non contiene.
Quanto al secondo profilo, la Corte di merito, una volta riconosciuto
che l’incarico non era stato conferito in conformita’ del bando, ha
in sostanza ritenuto che vi fosse stata violazione delle norme di
legge che. del resto in armonia con il principio costituzionale
fissato dall’art. 97 Cost., prescrivono la suddetta conformita’, e ne
e’ ha tratto le necessarie conseguenze sulla validita’ dell’atto.
Con il terzo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c. Omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto
decisivo della controversia.
Si addebita alla sentenza impugnata di aver interpretato il bando di
concorso in violazione sia del criterio di interpretazione letterale
che di quello di interpretazione complessiva delle clausole.
Il motivo e’ infondato.
La Corte di merito nell’esaminare l’avviso per il conferimento della
direzione del servizio Servizio di Oncologia Sperimentale “B” –
Biologia Molecolare ha notato che fra i requisiti specifici richiesti
per la partecipazione erano previste l’anzianita’ di servizio di
sette anni, di cui cinque nella disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero
l’anzianita’ di servizio di dieci anni nella disciplina ed ha
rilevato che lo stesso avviso richiamava per le tabelle delle
discipline e delle specializzazioni equipollenti il D.M. Ministero
Sanita’ 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, precisando che i
requisiti alternativi alla specializzazione, se non esistente, non
potevano essere valutati in alcuna altra maniera.
La Corte di merito ha poi notato che per l’incarico in questione era
richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia o in biologia
e, in alternativa alla specializzazione (non esistente) una
documentata esperienza nel settore attestata mediante certificazione
rilasciata dal rispettivo datore di lavoro dalla quale risultasse la
conoscenza delle metodiche di biologia molecolare e l’esperienza
acquisita in tale campo.
La Corte ha quindi osservato che requisiti per il conferimento
dell’incarico erano congiuntamente una qualificata anzianita’ di
servizio ed una particolare specializzazione, o in mancanza di
quest’ultima una prolungata attivita’ decennale nella disciplina.
Quindi – secondo la Corte – il requisito dell’anzianita’ decennale
poteva sostituire la specializzazione nella disciplina, nel caso di
specie non esistente, ma non poteva surrogare l’anzianita’
quinquennale nella disciplina equipollente, da valutarsi secondo le
previsioni del cit. D.M. 30 gennaio 1998.
La Corte ha rilevato in proposito che nelle tabelle richiamate in
detto decreto ministeriale, attraverso l’ulteriore richiamo al D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 484, non si trovava alcuna menzione ne’ della
biologia molecolare ne’ delle altre materie indicate nel certificato
del CNR prodotto dal P. a corredo della sua domanda di
partecipazione, ed e’ ha quindi ritenuto non dimostrata la
qualificata anzianita’ di servizio in materia di oncologia
sperimentale – biologia molecolare richiesta per il conferimento
dell’incarico.
Il ricorrente sostiene che la Corte non avrebbe tenuto conto delle
previsioni del bando in base alle quali per l’incarico presso il
Servizio di Oncologia sperimentale “B” veniva richiesta in
alternativa alla specializzazione una documentata esperienza nel
settore dalla quale risultasse la conoscenza delle metodiche di
biologia molecolare e l’esperienza acquisita in tale campo. Ma tale
rilievo, riguardando le alternative alla specializzazione non e’
idoneo a censurare la specifica statuizione della sentenza sulla
necessita’ dell’ulteriore requisito specifico dell’anzianita’ di
servizio.
Il ricorrente, in riferimento a quest’ultimo requisito, critica poi
la sentenza per non aver considerato che le previsioni del bando
relative ai cinque anni di anzianita’ di servizio nella disciplina o
disciplina equipollente erano soddisfatte alla stregua della
attestazione del CNR circa la competenza del P. nel campo della
biologia molecolare e cellulare. Ma anche tale critica non tiene
conto della statuizione del giudice di merito secondo cui, sulla base
dell’avviso, la valutazione della equipollenza tra le discipline era
rimessa esclusivamente alla tabella sopra menzionata.
Con il quarto motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367, 2697 c.c.,
artt. 112, 115, 116, 339, 421, 434 e 437 c.p.c. Omessa insufficiente
e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia.
Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la
produzione documentale effettuata in parte con il ricorso in appello,
in parte in sede di udienza di discussione, sul rilievo che si
trattava di documentazione posteriore alla nomina del P., o
alla costituzione in giudizio in sede di primo grado o correlata a
motivi di appello nuovi od aggiunti.
In proposito si osserva che nessuno di tali documenti e’ riprodotto
nella sua integrita’ nel motivo in esame, facendosi ivi riferimento
ad essi in molti casi attraverso la riproduzione di parte dell’atto
di appello, in altri mediante illustrazione del loro contenuto.
Quindi la censure svolte nel motivo, tutte centrate sulla rilevanza
della documentazione alla quale la Corte aveva negato ingresso, sono
inammissibili (v. in proposito, per tutte, Cass. 2006/18506).
Con il quinto motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2697 c.c.; artt. 414, 339 e 434
c.p.c. Omessa, insufficiente, e/o contraddittoria motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia.
Si censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla misura della
liquidazione del danno in favore del M..
Il motivo e’ inammissibile per difetto di interesse, visto che il
capo censurato contiene una pronunzia di condanna nei confronti della
Fondazione Pascale e non anche del P..
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del
ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio,
liquidate in Euro 20,00 per esborsi, nonche’ ad Euro 3000 per
onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010