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Cassazione: lavoro marittimo, le norme sui licenziamenti previste dal codice di navigazione sono da considerarsi abrogate

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Cassazione: lavoro marittimo, le norme sui licenziamenti previste dal codice di navigazione sono da considerarsi abrogate

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                       – Presidente  –
Dott. MONACI         Stefano                        – Consigliere –
Dott. DI NUBILA      Vincenzo                  – rel. Consigliere –
Dott. PICONE         Pasquale                       – Consigliere –
Dott. CURZIO         Pietro                         – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17454-2006 proposto da:
CAREMAR  –  CAMPANIA  REGIONALE MARITTIMA – S.P.A.,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato XXXX,
rappresentata e difesa dall’avvocato XXXX, giusta  mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.D.A., gia’ elettivamente domiciliato in  ROMA,
VIA  DE’  CESTARI  34, presso lo studio dell’avvocato  XXXX,
rappresentato  e difeso dall’avvocato XXXX,  giusta
mandato a margine del controricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso  la sentenza n. 2257/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 30/05/2005; R.G.N. 42021/1999;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l’Avvocato XXXX per delega XXXX;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.  Con  ricorso  depositato in data 15.11.1996,                S.D.
A.  conveniva  la Caremar spa dinanzi al Pretore  di  Napoli  ed
esponeva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta in  virtu’
di  una pluralita’ di arruolamenti, i quali dovevano considerarsi  un
unico  rapporto  in  regime di continuita’.  Previa  costituzione  ed
opposizione  della convenuta, il Pretore accoglieva  parzialmente  la
domanda,  riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro  a  tempo
indeterminato  da  data  diversa  e  posteriore  rispetto  a   quella
richiesta  dall’attore; il quale proponeva appello  al  Tribunale  di
Napoli.  Detto Tribunale, in riforma della sentenza di  primo  grado,
dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dall’11.9.1981  e  di  un regime di continuita’  dalla  stessa  data.
Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
va  respinta l’eccezione di prescrizione proposta dalla Caremar, vale
a  dire di prescrizione biennale a partire da ogni singolo sbarco, in
quanto trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a  sensi
del combinato disposto degli artt. 373 e 326 c.n.;
– a nulla rileva la natura di atto pubblico delle singole convenzioni
di  arruolamento, posto che la fonte della pretesa del lavoratore  e’
il CCNL;
– non rileva che i contratti siano stati stipulati a viaggio;
–  per  lo stesso motivo, non era necessario che fossero impugnati  i
singoli   licenziamenti,  ne’  ha  rilievo  la  firma  apposta   alle
annotazioni di sbarco;
–   e’   erronea   la  decorrenza  della  continuita’  del   rapporto
dall’11.12.1993, e cioe’ dal primo sbarco per malattia;  per  contro,
la continuita’ sussiste fino dal primo contratto;
sussiste  il  regime  di  C.R.L., siccome riconosciuto  dalla  stessa
convenuta.
2.  Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Caremar, deducendo  due
motivi   illustrati   da   due  memorie  integrative.   Resiste   con
controricorso                    S.d.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e
falsa  applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c.,  nn.  3,  4  e  5,
dell’art. 1343 c.n., art. 1362 c.c. in relazione all’art. 62 del CCNL
24.7.1991,   art.   112  c.p.c.,  nonche’  omessa,  insufficiente   o
contraddittoria  motivazione in fatto circa un punto  decisivo  della
controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Non vi  e’  dubbio,
ad  avviso della Caremar, che il contratto a viaggio si e’ risolto di
diritto  il  (OMISSIS) a seguito dello sbarco per  malattia  dello
S.d.,  posto  che  in  caso  di  impossibilita’   di
riprendere  l’imbarco per malattia si risolve di diritto il  rapporto
per espressa disposizione di legge.
4.   Il  motivo  e’  infondato.  Varra’  al  riguardo  richiamare  il
precedente di questa Corte di Cassazione 30.7.2004 n. 14657, il quale
ha dichiarato l’abrogazione tacita dell’art. 1343 c.n. ad opera della
L.  n.  604 del 1966 e della L. n. 300 del 1970, posto che  la  prima
norma  attribuisce efficacia risolutiva automatica ad  un’ipotesi
impossibilita’, in genere temporanea, della prestazione, in contrasto
coi principi sopravvenuti di cui alla citata L. n. 604 del 1966. Tale
sentenza risulta seguita da altre conformi.
5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt.
112, 113, 436, 416 e 436 c.p.c., artt. 1362 ss. e 2697 c.c., anche in
relazione all’art. 72 del CCNL 1.1.1981 e 20.12.1984, ed in ogni caso
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un
punto  decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c.,  n.
5.  Deduce la ricorrente, anche richiamando le deduzioni attrici e le
eccezioni  di parte convenuta, che il riconoscimento della C.R.L.  e’
stata  operata dal Tribunale con motivazione incongrua ed apodittica,
prescindendo  del tutto da quanto stabilito dal CCNL di  settore.  In
particolare l’attore non ha provato la sussistenza dei requisiti  per
l’immissione nel regime contrattuale di continuita’.
6.  Il  motivo  e’  inammissibile, in quanto non  investe  la  “ratio
decidendi” adottata dal giudice di appello, il quale ha accertato  la
successione  ravvicinata di piu’ contratti e ne ha  fatto  discendere
l’applicazione  del  regime di continuita’. Trattasi  in  effetti  di
interpretazione del contratto collettivo di diritto  comune  e  degli
atti  e  comportamenti di parte, che sfugge al sindacato  diretto  di
legittimita’ da parte di questa Corte.
7.  Il  ricorso  deve, per i suesposti motivi, essere  rigettato.  Le
spese  del  grado  seguono  la soccombenza e  vengono  liquidate  nel
dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta  il ricorso e condanna la Caremar spa a rifondere  a      S.
d.A. le spese del grado, che liquida  in  Euro  12,00
oltre  Euro tremila/00 per onorari, piu’ spese generali,  Iva  e  Cpa
nelle misure di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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