Cassazione: lavoro marittimo, le norme sui licenziamenti previste dal codice di navigazione sono da considerarsi abrogate
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17454-2006 proposto da:
CAREMAR – CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA – S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato XXXX,
rappresentata e difesa dall’avvocato XXXX, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.D.A., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DE’ CESTARI 34, presso lo studio dell’avvocato XXXX,
rappresentato e difeso dall’avvocato XXXX, giusta
mandato a margine del controricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2257/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 30/05/2005; R.G.N. 42021/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l’Avvocato XXXX per delega XXXX;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15.11.1996, S.D.
A. conveniva la Caremar spa dinanzi al Pretore di Napoli ed
esponeva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta in virtu’
di una pluralita’ di arruolamenti, i quali dovevano considerarsi un
unico rapporto in regime di continuita’. Previa costituzione ed
opposizione della convenuta, il Pretore accoglieva parzialmente la
domanda, riconoscendo l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da data diversa e posteriore rispetto a quella
richiesta dall’attore; il quale proponeva appello al Tribunale di
Napoli. Detto Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado,
dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
dall’11.9.1981 e di un regime di continuita’ dalla stessa data.
Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
va respinta l’eccezione di prescrizione proposta dalla Caremar, vale
a dire di prescrizione biennale a partire da ogni singolo sbarco, in
quanto trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a sensi
del combinato disposto degli artt. 373 e 326 c.n.;
– a nulla rileva la natura di atto pubblico delle singole convenzioni
di arruolamento, posto che la fonte della pretesa del lavoratore e’
il CCNL;
– non rileva che i contratti siano stati stipulati a viaggio;
– per lo stesso motivo, non era necessario che fossero impugnati i
singoli licenziamenti, ne’ ha rilievo la firma apposta alle
annotazioni di sbarco;
– e’ erronea la decorrenza della continuita’ del rapporto
dall’11.12.1993, e cioe’ dal primo sbarco per malattia; per contro,
la continuita’ sussiste fino dal primo contratto;
sussiste il regime di C.R.L., siccome riconosciuto dalla stessa
convenuta.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Caremar, deducendo due
motivi illustrati da due memorie integrative. Resiste con
controricorso S.d.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5,
dell’art. 1343 c.n., art. 1362 c.c. in relazione all’art. 62 del CCNL
24.7.1991, art. 112 c.p.c., nonche’ omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della
controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Non vi e’ dubbio,
ad avviso della Caremar, che il contratto a viaggio si e’ risolto di
diritto il (OMISSIS) a seguito dello sbarco per malattia dello
S.d., posto che in caso di impossibilita’ di
riprendere l’imbarco per malattia si risolve di diritto il rapporto
per espressa disposizione di legge.
4. Il motivo e’ infondato. Varra’ al riguardo richiamare il
precedente di questa Corte di Cassazione 30.7.2004 n. 14657, il quale
ha dichiarato l’abrogazione tacita dell’art. 1343 c.n. ad opera della
L. n. 604 del 1966 e della L. n. 300 del 1970, posto che la prima
norma attribuisce efficacia risolutiva automatica ad un’ipotesi
impossibilita’, in genere temporanea, della prestazione, in contrasto
coi principi sopravvenuti di cui alla citata L. n. 604 del 1966. Tale
sentenza risulta seguita da altre conformi.
5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt.
112, 113, 436, 416 e 436 c.p.c., artt. 1362 ss. e 2697 c.c., anche in
relazione all’art. 72 del CCNL 1.1.1981 e 20.12.1984, ed in ogni caso
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un
punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
5. Deduce la ricorrente, anche richiamando le deduzioni attrici e le
eccezioni di parte convenuta, che il riconoscimento della C.R.L. e’
stata operata dal Tribunale con motivazione incongrua ed apodittica,
prescindendo del tutto da quanto stabilito dal CCNL di settore. In
particolare l’attore non ha provato la sussistenza dei requisiti per
l’immissione nel regime contrattuale di continuita’.
6. Il motivo e’ inammissibile, in quanto non investe la “ratio
decidendi” adottata dal giudice di appello, il quale ha accertato la
successione ravvicinata di piu’ contratti e ne ha fatto discendere
l’applicazione del regime di continuita’. Trattasi in effetti di
interpretazione del contratto collettivo di diritto comune e degli
atti e comportamenti di parte, che sfugge al sindacato diretto di
legittimita’ da parte di questa Corte.
7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le
spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna la Caremar spa a rifondere a S.
d.A. le spese del grado, che liquida in Euro 12,00
oltre Euro tremila/00 per onorari, piu’ spese generali, Iva e Cpa
nelle misure di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010