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Cassazione: la cessazione di un rapporto di lavoro a termine irregolare costituisce licenziamento

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Cassazione: la cessazione di un rapporto di lavoro a termine irregolare costituisce licenziamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI   Federico                            – Presidente
Dott. FOGLIA    Raffaele                            – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo                       – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio                             – Consigliere –
Dott. BANDINI   Gianfranco                          – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ULTRATEX  SPA,  in  persona  del legale rappresentante  pro  tempore,
elettivamente  domiciliata  in ROMA, VIALE  MAZZINI  134,  presso  lo
studio  dell’avvocato  XXX, che la rappresenta  e  difende
unitamente all’avvocato XXX, giusta mandato in calce al
ricorso;
– controricorrente –
contro
Z.K.,  elettivamente domiciliata  in  ROMA,  VIA  DELLA
GIULIANA   80,   presso  lo  studio  dell’avvocato   XXX,
rappresentata e difesa dall’avvocato XXX, giusta mandato
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza n. 2118/2006 della CORTE D’APPELLO  di  NAPOLI,
depositata il 21/04/2006 r.g.n. 1987/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
15/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.  Con  ricorso  depositato  in  data  7.10.2009,             Z.K.
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la spa Ultratex ed  esponeva
di  avere  prestato il proprio lavoro alle dipendenze della convenuta
mediante  tre  contratti  di  formazione e  lavoro  stipulati  pressi
diversi negozi, contratti i quali dissimulavano un unico rapporto  di
lavoro  a tempo indeterminato, a partire dal 1993 o in subordine  dal
1997.  Tanto  premesso,  chiedeva  dichiararsi  l’illegittimita’  del
recesso  intimatole il 31.5.1999 e la condanna al pagamento  di  Euro
12.505,00 a titolo di differenze retributive. Previa costituzione  ed
opposizione  della  convenuta,  il Tribunale  accoglieva  la  domanda
unicamente in punto differenze retributive, la respingeva nel resto.
2.  Proponeva appello la       Z.. Si costituiva la Ultratex  e  la
Corte  di  Appello di Napoli, in parziale riforma della  sentenza  di
primo grado, dichiara nullo il termine apposto al contratto di lavoro
stipulato il (OMISSIS), condannava la convenuta al risarcimento del
danno, liquidava differenze retributive.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Ultratex deducendo:
–  violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c.,  n.
3,  degli  artt.  99  e 112 c.p.c., nonche’ omessa,  insufficiente  o
contraddittoria  motivazione in fatto circa un punto  decisivo  della
controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
–  violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c.,  n.
3, degli artt. 1206, 1217, 1218, 1223 e segg. c.c., art. 2106 c.c., e
carenza  di  motivazione in ordine all’impugnazione del licenziamento
intimato alla       Z. il (OMISSIS).
Resiste  con controricorso           Z.K.. Nelle more del  processo
le  parti  appaiono avere raggiunto un accordo transattivo,  come  da
atto  stragiudiziale prodotto. Tale atto contiene la  rinuncia  della
Z.  a qualsiasi pretesa, ma appare condizionato al  pagamento
dell’ultima  rata  ed  allo svincolo di somme da  parte  del  giudice
dell’esecuzione.  Trattasi  quindi di  rinuncia  condizionata  e  non
specifica. Il processo deve essere ugualmente trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.  Sostiene la ricorrente che in caso di illegittima apposizione del
termine  ad  un contratto di lavoro, l’impugnativa del  recesso  deve
essere esercitata come azione di nullita’ e non come impugnativa  del
licenziamento.  Per  conseguenza il  giudice  ha  pronunciato  “extra
petita” e la domanda andava respinta.
5.  Il  motivo  e’ infondato. Quando il rapporto di  lavoro  a  tempo
determinato  (ovvero  un  contratto  di  formazione  e  lavoro  senza
formazione)  viene qualificato come rapporto a tempo indeterminato  ,
l’atto col quale il datore di lavoro comunica la scadenza del termine
costituisce nella sostanza un licenziamento.
Non  esce  dai  limiti  del “petitum” il giudice  il  quale  dichiara
invalido il recesso e liquida il danno nell’esercizio del suo  potere
di qualificazione giuridica dei fatti prospettati dalla parte.
6.  Deduce  la Ultratex che ai fini del risarcimento del danno  manca
l’offerta  della prestazione. Motivo infondato, in quanto si  risolve
in  una  diversa  valutazione delle portata  della  dichiarazione  di
volonta’ della       Z., come apprezzata dal giudice di merito  con
adeguata motivazione.
7.  Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti
motivi,  in  relazione  alla complessita’  in  fatto  della  vicenda,
all’opinabilita’   delle  questioni  trattate  ed  al   comportamento
processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del
processo di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta  il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo  di
legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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