Cassazione: la cessazione di un rapporto di lavoro a termine irregolare costituisce licenziamento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ULTRATEX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato XXX, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato XXX, giusta mandato in calce al
ricorso;
– controricorrente –
contro
Z.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato XXX,
rappresentata e difesa dall’avvocato XXX, giusta mandato
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2118/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 21/04/2006 r.g.n. 1987/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2009, Z.K.
conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la spa Ultratex ed esponeva
di avere prestato il proprio lavoro alle dipendenze della convenuta
mediante tre contratti di formazione e lavoro stipulati pressi
diversi negozi, contratti i quali dissimulavano un unico rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 1993 o in subordine dal
1997. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l’illegittimita’ del
recesso intimatole il 31.5.1999 e la condanna al pagamento di Euro
12.505,00 a titolo di differenze retributive. Previa costituzione ed
opposizione della convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda
unicamente in punto differenze retributive, la respingeva nel resto.
2. Proponeva appello la Z.. Si costituiva la Ultratex e la
Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, dichiara nullo il termine apposto al contratto di lavoro
stipulato il (OMISSIS), condannava la convenuta al risarcimento del
danno, liquidava differenze retributive.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Ultratex deducendo:
– violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
3, degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonche’ omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della
controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
– violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
3, degli artt. 1206, 1217, 1218, 1223 e segg. c.c., art. 2106 c.c., e
carenza di motivazione in ordine all’impugnazione del licenziamento
intimato alla Z. il (OMISSIS).
Resiste con controricorso Z.K.. Nelle more del processo
le parti appaiono avere raggiunto un accordo transattivo, come da
atto stragiudiziale prodotto. Tale atto contiene la rinuncia della
Z. a qualsiasi pretesa, ma appare condizionato al pagamento
dell’ultima rata ed allo svincolo di somme da parte del giudice
dell’esecuzione. Trattasi quindi di rinuncia condizionata e non
specifica. Il processo deve essere ugualmente trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Sostiene la ricorrente che in caso di illegittima apposizione del
termine ad un contratto di lavoro, l’impugnativa del recesso deve
essere esercitata come azione di nullita’ e non come impugnativa del
licenziamento. Per conseguenza il giudice ha pronunciato “extra
petita” e la domanda andava respinta.
5. Il motivo e’ infondato. Quando il rapporto di lavoro a tempo
determinato (ovvero un contratto di formazione e lavoro senza
formazione) viene qualificato come rapporto a tempo indeterminato ,
l’atto col quale il datore di lavoro comunica la scadenza del termine
costituisce nella sostanza un licenziamento.
Non esce dai limiti del “petitum” il giudice il quale dichiara
invalido il recesso e liquida il danno nell’esercizio del suo potere
di qualificazione giuridica dei fatti prospettati dalla parte.
6. Deduce la Ultratex che ai fini del risarcimento del danno manca
l’offerta della prestazione. Motivo infondato, in quanto si risolve
in una diversa valutazione delle portata della dichiarazione di
volonta’ della Z., come apprezzata dal giudice di merito con
adeguata motivazione.
7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti
motivi, in relazione alla complessita’ in fatto della vicenda,
all’opinabilita’ delle questioni trattate ed al comportamento
processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del
processo di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di
legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010