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Cassazione: il dipendente in prova può essere licenziato senza motivazione

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Cassazione: il dipendente in prova può essere licenziato senza motivazione

REPUBBLICA ITALIANA            Ud. 12/10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 11276/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI    Federico                           – Presidente  –
Dott. PICONE     Pasquale                           – Consigliere –
Dott. AMOROSO    Giovanni                           – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe                      – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO     Pietro                             – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  presso  LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall�avvocato xxx, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MERIDI  S.R.L.,  in  persona del legale rappresentante  pro  tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, xxx, presso lo studio
dell�avvocato  xxx, rappresentata e difesa dall�avvocato
xxx, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso  la  sentenza  n. 11/2007 della CORTE D�APPELLO  di  CATANIA,
depositata il 17/01/2007 R.G.N. 1548/05;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
12/10/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La  Corte di Appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza di
primo  grado,  dichiarava  illegittimo il  licenziamento  intimato  a
C.G.  durante il periodo di  prova  e  condannava  la
societa�   Meridi   al  risarcimento  dei  danni   commisurato   alla
retribuzione spettante per i giorni residui non lavorati del  periodo
di prova.
A  fondamento di tale decisione i giudici di appello, per quello  che
interessa  in  questa  sede,  ponevano  il  rilievo  che  secondo  la
giurisprudenza  della  Cassazione  la  risoluzione  del  rapporto  in
periodo  di  prova,  dettata da motivo illecito o dalla  mancanza  di
adeguatezza   dell�esperimento,  non   comportava   il   risarcimento
dell�intera  misura  delle  retribuzioni  non  percepite  fino   alla
scadenza  del  contratto, o alcuna conversione dello  stesso,  ma  il
diritto   alla  prosecuzione,  se  possibile,  della   prova   o   al
risarcimento per i giorni residui non lavorati.
Avverso tale sentenza il       C. ricorre in cassazione sulla  base
di due censure.
Resiste con controricorso la societa� Meridi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di
diritto,  pone ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto:
“se  il  rinvio  effettuato alle pronunce della Corte  di  Cassazione
abbia,  nel  caso  di specie, assolto all�obbligo di  motivazione  ai
sensi dell�art. 111 Cost., agli artt. 113 e 132 c.p.c.”.
La censura e� infondata.
Invero  e� principio di diritto nella giurisprudenza di questa  Corte
che  la  motivazione della sentenza “per relationem” e�  ammissibile,
dovendosi  giudicare la sua completezza e logicita� sulla base  degli
elementi  contenuti  nell�atto al quale si opera  il  rinvio  e  che,
proprio  in  ragione  del rinvio, diviene parte integrante  dell�atto
rinviante;  costituisce tuttavia principio generale dell�ordinamento,
desumibile  dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art.  3  e  dalla  L.  27
luglio  2000, n. 212, art. 7, comma 1 per gli atti amministrativi  (e
valido,  a  maggior  ragione,  in  forza  dell�art.  111  Cost.,  per
l�attivita� del giudice), quello secondo cui il rinvio va operato  in
modo  tale  da  rendere  possibile  ed  agevole  il  controllo  della
motivazione  “per  relationem” (cfr. per tutte  da  ultimo  Cass.  16
gennaio 2009 n. 979).
Nella specie la Corte del merito ha rinviato a specifiche sentenze di
questa  Corte  riproducendone il principio di diritto  ivi  enunciato
riguardante proprio il caso di specie sottoposto al suo vaglio.
Deve pertanto affermarsi che non incorre nella violazione degli artt.
111  Cost., artt. 113 e 132 c.p.c. la motivazione della sentenza  che
rinviando  a principi di diritto sanciti dalla Cassazione rende  quei
principi parte integrante dell�atto rinviante e come tale consente il
controllo di completezza e logicita� della motivazione.
Con  la seconda censura il ricorrente, deducendo violazione di  norme
di  diritto, formula ex art. 366 bis c.p.c. cit. il seguente  quesito
di diritto: “se dichiarata la nullita� del licenziamento intimato nel
corso   del   periodo  di  prova,  il  lavoratore  ha  diritto   alla
prosecuzione  del  rapporto  di lavoro e al  risarcimento  del  danno
commisurato alle retribuzioni globali di fatto non percepite  per  il
periodo   tra  l�illegittimo  recesso  e  l�effettiva  reintegrazione
ovvero, ove la prosecuzione del rapporto non sia possibile (come  nel
caso  di  specie trattandosi di rapporto a termine gia�  spirato)  il
lavoratore  ha  diritto  al risarcimento del danno  commisurato  alle
retribuzioni   spettanti   in  dipendenza  dell�intera   durata   del
rapporto”.
La censura e� infondata.
Questa  Corte  invero,  con  sentenza  del  12  marzo  1999  n.  228,
procedendo alla ricostruzione della disciplina del rapporto di lavoro
in  prova,  alle cui argomentazioni, pienamente condivise  da  questo
Collegio,   si   rinvia   ha  ribadito  che   una   volta   accertata
l�illegittimita�  del  recesso stesso (quando risulti,  appunto,  che
l�esperimento  non  e�  stato consentito  per  l�inadeguatezza  della
durata  della prova o per il superamento della prova per  l�esistenza
di  un  motivo  illecito:  cfr. Cass. n.  9304/96,  in  motivazione),
consegue – anche laddove sussistano i. requisiti numerici –  che  non
si  applicano la L. n. 604 del 1966 o la L. n. 300 del 1970, art.  18
ma  si  ha  unicamente la prosecuzione della prova per il periodo  di
tempo  mancante  al  termine prefissato oppure  il  risarcimento  del
danno, non comportando la dichiarazione di illegittimita� del recesso
nel  periodo  di prova che il rapporto di lavoro debba  essere  ormai
considerato  come  stabilmente costituito (v. ex plurimis:  Cass.  n.
233/85; n. 1250/85; n. 11934/95 ed altre).
Sulla  base  delle  esposte considerazioni il ricorso,  pertanto,  va
rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita� seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle  spese
del  giudizio  di  legittimita� liquidate in Euro  12,00  oltre  Euro
2.000,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA e CPA.
Cosi� deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2010

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